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Sentenza — n. 11719/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11719/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ANTONIO nato a SANSEPOLCRO il 23/03/1944 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di Lungo Anna, parte civile costituita nel procedimento n. 39999 del 2021, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa sezione in data 7 luglio 2022, con rito cameralizzato, in assenza di richiesta di trattazione orale, lamentando la mancata liquidazione delle spese sostenute nella decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; preso atto delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dl ricorso; nonché della memoria depositata nell'interesse della Lungo con le quali si insiste nella richiesta di correzione; rilevato che le conclusioni scritte tempestivamente depositate nell'interesse della Lungo non contengono alcuna richiesta di liquidazione delle spese e che l'unica richiesta, unitamente alla nota spese, reca la data del 7 lucilio 2022, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva; rilevato, infatti, che, analogamente a quanto previsto nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine previsto dalla legge (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01: di quindici giorni prima dell'udienza, nel caso dell'art. 611 del codice di rito,vcinque giorni nel caso, qui ricorrente, disciplinato dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020)i ritenuto, pertanto, che la richiesta va rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di Lungo Anna, parte civile costituita nel procedimento n. 39999 del 2021, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa sezione in data 7 luglio 2022, con rito cameralizzato, in assenza di richiesta di trattazione orale, lamentando la mancata liquidazione delle spese sostenute nella decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; preso atto delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dl ricorso; nonché della memoria depositata nell'interesse della Lungo con le quali si insiste nella richiesta di correzione; rilevato che le conclusioni scritte tempestivamente depositate nell'interesse della Lungo non contengono alcuna richiesta di liquidazione delle spese e che l'unica richiesta, unitamente alla nota spese, reca la data del 7 lucilio 2022, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva; rilevato, infatti, che, analogamente a quanto previsto nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine previsto dalla legge (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01: di quindici giorni prima dell'udienza, nel caso dell'art. 611 del codice di rito,vcinque giorni nel caso, qui ricorrente, disciplinato dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020)i ritenuto, pertanto, che la richiesta va rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo adempimento dei presupposti processuali tempestività dell'inoltro durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ANTONIO nato a SANSEPOLCRO il 23/03/1944 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi Itinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di Lungo Anna, parte civile costituita nel procedimento n. 39999 del 2021, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza resa da questa sezione in data 7 luglio 2022, con rito cameralizzato, in assenza di richiesta di trattazione orale, lamentando la mancata liquidazione delle spese sostenute nella decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; preso atto delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dl ricorso; nonché della memoria depositata nell'interesse della Lungo con le quali si insiste nella richiesta di correzione; rilevato che le conclusioni scritte tempestivamente depositate nell'interesse della Lungo non contengono alcuna richiesta di liquidazione delle spese e che l'unica richiesta, unitamente alla nota spese, reca la data del 7 lucilio 2022, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva; rilevato, infatti, che, analogamente a quanto previsto nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine previsto dalla legge (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01: di quindici giorni prima dell'udienza, nel caso dell'art. 611 del codice di rito,vcinque giorni nel caso, qui ricorrente, disciplinato dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020)i ritenuto, pertanto, che la richiesta va rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/11/2022 Il Consigliere estensore Il Pre