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Sentenza — n. 11714/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for omitting defense written conclusions, violating adversarial principle under art. 178 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment for failing to include the defense's written conclusions in the case file. The defense argued this omission violated the principle of adversarial proceedings under the emergency decree, while the prosecution requested inadmissibility. The court ruled that excluding the defense's submissions created a fracture in the adversarial process, constituting a general nullity under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 23, d.l. 137/2020; The failure to include written conclusions submitted by the defense via PEC in the appellate record constitutes a general nullity of intermediate regime, as the right to participate actively in the process is infringed.

Parole chiave

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adversarial principle violation general nullity intermediate regime written conclusions omission emergency decree procedure defense participation rights difesa penale tutela del processo decisionale reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
Ritiene il collegio che si versi in una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett.
Art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza della legge processuale per l'omessa considerazione delle conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputata per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23 d.l.
Art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
ricorso, il difensore ha trasmesso ritualmente il 6 dicembre 2021, ore 17:38:20, mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo (depositoattipenali.ca.palermo@giustiziacertit) deputato ai depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Mamone Antonino per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo A) mentre, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
(capo A) mentre, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo B), per difetto di querela.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Sciuto
Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli
282881 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez.
Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace
32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez.
Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj
31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.;
Sez. 5, n. 48896 del 25/11/2022, Briglia
Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022
Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv.
Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci
283532; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci; Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 (0,0 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Sieli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Mamone Antonino per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo A) mentre, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo B), per difetto di querela.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza della legge processuale per l'omessa considerazione delle conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputata per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23 d.l. 149 del 2020, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti — cui il collegio ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere — risulta che: - il giudizio di appello si è svolto nel vigore dell'art. 23-bis legge n. 176 del 2020; - all'udienza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello ha proceduto "con il rito camerale cartolare ai sensi dell'art. 23-bis legge n. 176 del 2020"; dal verbale di udienza la casella relativa alla "conclusioni scritte delle parti" non risulta compilata; - nel fascicolo processuale si trovano inserite le conclusioni del Procuratore generale ma non quelle della difesa che, però, come risulta dagli atti allegati al li. ricorso, il difensore ha trasmesso ritualmente il 6 dicembre 2021, ore 17:38:20, mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo (depositoattipenali.ca.palermo@giustiziacertit) deputato ai depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, individuato con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Risulta, pertanto, che non si tratta di una mera omissione grafica nella intestazione della sentenza, ma di una totale preterizione.

3. Ritiene il collegio che si versi in una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen). 3.1. Invero se lo scambio di richieste e conclusioni tra parte pubblica e parti private mira a garantire "il contraddittorio cartolare" in sostituzione di quello orale, nel momento in cui si impedisce l'ingresso nel fascicolo processuale delle conclusioni del difensore dell'imputato si crea una frattura nel contraddittorio, alla quale consegue la sanzione processuale della nullità.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che: «In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo» (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.;

Sez. 5, 48896 del 25/11/2022, Briglia, non mass.). 3.2. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.).

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Spetterà al giudice di merito anche il compito di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità della querela secondo le modifiche introdotte con il d. Igs. n. 150 del 2022 e la relativa normativa transitoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione