Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11710/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud charges, allowing nullity claim due to failure to notify defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment solely on the ground of procedural nullity caused by the failure to notify the defendant's defense counsel of the appeal hearing. The appellant argued that the email address used for notification belonged to a different lawyer, violating his right to choose counsel. The court accepted this procedural defect as an absolute cause for nullity under the Code of Criminal Procedure, thereby dismissing the substantive arguments regarding fraud charges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. c) and Art. 179, comma 1 of the Code of Criminal Procedure: The failure to notify the defense counsel of the second-instance hearing constitutes an absolute cause for nullity, annulling the judgment and protecting the defendant's right to choose their defender.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity defense counsel notification second instance appeal absolute cause for nullity right to choose defender email notification error annulment without remittal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure
Art. 179, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
art. 69 cod. pen
Con il quinto motivo ci si duole del mancato giudizio di prevalenza, ex art. 69 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAL MOLIN LORIS nato a MONZA il 17/09/1967 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosíni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, avv. Domenico Chindamo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnatala Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Dal Molin Loris per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo Al) e patrimoniale (capo B1) a lui ascritti quale amministratore della "San Benedetto società cooperativa", dichiarata fallita il 5 maggio 2017.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza, perché il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione del difensore di fiducia. L'avviso di fissazione udienza dinanzi alla Corte di appello è stato trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalechindamo@pec.giuffre.it che, però, corrisponde ad altro difensore (avv.

Domenico Marco Maria Chindamo) mentre l'indirizzo del difensore dell'imputato è avv.domenicochindamo@ pec.g i uffre. it. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato. La Corte di appello ha escluso che Dal Molin fosse un "prestanome", con ciò dimostrando di non aver correttamente inteso la tesi difensiva: l'imputato non ha mai sostenuto di essere una "testa di legno" del Montruccoli, ma ha affermato di aver amministrato la società per un periodo circoscritto nel corso del quale ha tentato di risollevare le sorti dell'impresa anche investendo capitali personali. 2.3.

Con il terzo motivo si contesta la mancata derubricazione del fatto di cui al capo A) nel delitto di bancarotta documentale semplice, quantomeno per l'assenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta. 2.4. Con il quarto motivo si sollecita la derubricazione della condotta distrattiva di cui al capo B) nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. Si ricorda che, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato. 2.5.

Con il quinto motivo ci si duole del mancato giudizio di prevalenza, ex art. 69 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato. Deve trovare accoglimento, con valore assorbente, l'eccezione di nullità sollevata in ricorso per omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza in appello al difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. L'imputato è difeso di fiducia soltanto dall'avvocato Domenico Chindamo del foro di Palmi, codice fiscale CHNDNC70E25F158X, con studio in via Roma, 2 - 89023, Laureana di Borrello (RC), ulteriore domicilio professionale in via Luigi Settembrini, 29 - 20124, Milano, indirizzo di posta elettronica certificata: avv.domenicochindamo@pec.giuffre.it .

Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la citazione del difensore in appello è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata (trasmessa il 20 ottobre 2021, ore 12:59:48) al diverso indirizzo studiolegalechindamo@pec.giuffre.it che corrisponde a un altro avvocato: Domenico Marco Maria Chindamo del foro di Palmi, codice fiscale CHNDNC61S28L049N, con studio in Corso Umberto 1, 2 - 89023, Laureana di Borrello (RC).

L'indirizzo del difensore di fiducia era noto all'ufficio del giudice di merito perché risultante dagli atti processuali. Il processo di appello è stato trattato con il rito cartolare, il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni. 2.2. L'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (v. Sez. U. n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di