Sentenza — n. 11708/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Ancona, che ha prosciolto, per mancanza della querela, Spinelli Sabrina e Spinelli Pamela dal reato di furto tentato, aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Secondo l'ipotesi accusatoria, le due imputate avrebbero commesso atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un'autoradio, sottraendola dagli scaffali del centro commerciale ove si trovava esposta per la vendita.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Traendo, inoltre, da tale qualificazione giuridica (che, peraltro, era quella dell'originaria imputazione) il venir meno dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.Appare, pertanto, evidente che la parte della sentenza in cui viene affermato che non vi è stato alcun tentativo di furto, ma semmai un danneggiamento, si ponga in palese contraddizione con quella in cui viene affermato che il fatto deve essere qualificato come furto tentato. L'esclusione dell'aggravante, inoltre, risulta del tutto priva di motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: SPINELLI SABRINA nata ad ANCONA il 14/12/1995 SPINELLI PAMELA nata ad ANCONA il 06/11/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di annullare la sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Ancona, che ha prosciolto, per mancanza della querela, Spinelli Sabrina e Spinelli Pamela dal reato di furto tentato, aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Secondo l'ipotesi accusatoria, le due imputate avrebbero commesso atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un'autoradio, sottraendola dagli scaffali del centro commerciale ove si trovava esposta per la vendita.
2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente rappresenta che il giudice di primo grado aveva ritenuto il reato non procedibile d'ufficio per l'insussistenza della contestata aggravante. Il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione in base a una motivazione del tutto illogica, atteso che, nonostante avesse affermato che non vi era stato alcun tentativo di furto, ma, al più, un reato di danneggiamento, nondimeno aveva qualificato il fatto come furto tentato, facendo derivare da tale qualificazione giuridica la necessaria conseguenza del venir meno della contestata aggravante.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza.
4. L'avv. Mauro Saraceni, per l'imputata Spinelli Pamela, e l'avv. Silvia Pennucci, per l'imputata Spinelli Sabrina, hanno depositato memorie scritte con le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. La sentenza effettivamente è palesemente contraddittoria. Nella prima parte della sentenza, infatti, viene affermato che, dalla visione del filmato estratto dal sistema di video-sorveglianza, emergeva che le due imputate, dopo aver rotto la confezione che lo conteneva, avevano riposto l'autoradio sullo scaffale e che, pertanto, non vi era stato alcun tentativo di furto, ma, al più, un reato di danneggiamento. Nel passaggio immediatamente successivo, tuttavia, viene affermato che il fatto deve essere qualificato come furto tentato.
Traendo, inoltre, da tale qualificazione giuridica (che, peraltro, era quella dell'originaria imputazione) il venir meno dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.Appare, pertanto, evidente che la parte della sentenza in cui viene affermato che non vi è stato alcun tentativo di furto, ma semmai un danneggiamento, si ponga in palese contraddizione con quella in cui viene affermato che il fatto deve essere qualificato come furto tentato. L'esclusione dell'aggravante, inoltre, risulta del tutto priva di motivazione.
2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata con rinvio. Va, tuttavia, rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, è divenuto procedibile a querela di parte. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà anche verificare l'effettiva mancanza in atti della querela, nel qual caso dovrà procedere agli incombenti previsti dall'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, informando la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fi