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Sentenza — n. 11689/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11689/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11689/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bacalocovic Svetlana, nata in Macedonia il 01/01/1978, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 13/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto la sospensione del giudizio per accertare la presentazione della querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11689/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 03/03/2022 Svetlana Bacaletiovic ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Anita Salzano, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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tentata truffa contraffazione di merci usurpazione d'identità tentate lesioni personali gravi reato di poca entità imputazione di furto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bacalocovic Svetlana, nata in Macedonia il 01/01/1978, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 13/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto la sospensione del giudizio per accertare la presentazione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, emessa in data 01/02/2017, con cui Svetlana Bacalanovic era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Poggiomarino il 13/11/2014.

2. In data 03/03/2022 Svetlana Bacaletiovic ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Anita Salzano, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. non sussiste, né come violenza sulle cose, non essendosi verificato alcun danneggiamento, né come mezzo fraudolento, essendo la tessera plastificata non idonea ad aprire la porta che, infatti, non si è aperta. La querela c'è, è stata presentata in data 13/11/2014 dalla persona offesa ai CC di Poggiomarino in cui chiede la punizione dei responsabili del fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Svetlana Bacaltrovic è manifestamente infondato. Il primo giudice aveva qualificato la contestata circostanza aggravante di cui al'art. 625 n. 2 cod. pen., originariamente indicata quale violenza sulle cose, come uso di mezzo fraudolento. Ciò in quanto era risultato che la ricorrente avesse forzato la porta dell'abitazione della persona offesa con un oggetto del tipo scheda telefonica; in particolare, la sentenza di primo grado ha ricordato come, per aprire la porta dell'abitazione dell'Apuzzo, fosse stato utilizzato un lembo di cartone rigido plastificato, con un lato appuntito di forma triangolare, essendo, poi, state sequestrate all'imputata anche due paia di forbici.

Tale motivazione rende del tutto coerente con le risultanze processuali la ritenuta circostanza aggravante, anche considerato che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità emergenze meramente fattuali, quali l'asserita inidoneità della tessera ad aprire la porta e la mancanza di sufficiente forza fisica da parte dell'imputata, il che involge, evidentemente, valutazioni in fatto inammissibili innanzi alla Cassazione. Va aggiunto che, nel caso di specie, risulta anche presentata la querela, in data 13/11/2014, dalla persona offesa, presso la Staz.

CC di Poggiomarino, con atto in cui viene esplicitata la richiesta di punizione dei responsabili del fatto. In ogni caso, va rilevato che l'inammissibilità del ricorso esclude la rilevanza della procedibilità a querela della fattispecie di reato in esame, a seguito della modifica del regime di procedibilità per effetto dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2021 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Consiglie