Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11676/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulently bankrupt fraud, ruling new evidence and tax credit annulment do not prove lack of intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's attempt to overturn a second-instance sentence that mitigated fraudulently bankrupt fraud penalties. The appellant argued that new evidence regarding disputed payments and the subsequent annulment of tax assessments proved the absence of criminal intent. The court ruled that the appeal failed to demonstrate a distortion of evidence and incorrectly attempted to review the civil bankruptcy proceedings, which are outside the scope of criminal appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen.; Art. 216, 219, 223, 125, 192 legge fall.: The criminal appeal must specifically allege a distortion of evidence or a contradiction in the reasoning; mere presentation of new facts or an attempt to review the underlying civil bankruptcy proceedings renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility distortion of evidence requirement bankruptcy fraud intent civil criminal distinction tax credit annulment relevance bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 216, comma 1, legge fall.
Art. 219, comma 2, n. 2, legge fall.
Con sentenza in data 18 ottobre 20221 la Corte dì appello di Lecce, all'esito del gravame interposto da Giuseppe Rotolo, in parziale riforma della pronuncia resa il 18 aprile 2016 dai Tribunale di Brindisi, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.
Art. 223, comma 1, n. 1, legge fall.
Art. 125, legge fall.
Art. 192, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella
Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti
270763 01); ed ha finito col prospettare un sindacato dei presupposti per rendere la sentenza dichiarativa di fallimento, non consentito al giudice penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTOLO GIUSEPPE nato a CONVERSANO il 04/02/1972 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 ottobre 20221 la Corte dì appello di Lecce, all'esito del gravame interposto da Giuseppe Rotolo, in parziale riforma della pronuncia resa il 18 aprile 2016 dai Tribunale di Brindisi, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2, legge fall., ha rideterminato in mitius la pena principale e le pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato per il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, n. 2, 223., comma 1, n, 1, legge fall., 125 e 192 cod. proc. pen. - si è dedotto che l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del delitto in imputazione in forza di una motivazione del tutto mancante e comunque manifestamente illogica o contraddittoria e, più in particolare, nonostante: - siano stati prodotti nuovi elementi di prova, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, relativi a pagamenti eseguiti dalla fallita Arnicom Group s.r.l. in via transattiva, che il curatore del fallimento aveva invece ritenuto sospetti; -per quel che attiene all'elemento soggettivo, l'imputato - in particolare, quale liquidatore della fallita - attraverso transazioni (quali quelle già menzionate) avesse integralmente estinto le passività in maniera legittima (tanto che esse non sono state oggetto di azione revocatoria) anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia, aventi ad oggetto crediti erariali (ragion per cui i detti pagamenti non potevano ritenersi in danno di un creditore che non era esistente); - i crediti in discorso (relativi a pretese erariali successive a verifiche fiscali) posti a fondamento dell'istanza di fallimento della Arnicom Group s.r.I., come risulterebbe dagli atti acquisiti in dibattimento, sono stati oggetto di pronuncia del Giudice tributario che, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e alla decisione sul reclamo avverso di essa, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati dagli amministratori della fallita relativi ai crediti in discorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'impugnazione: - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza impugnata ha allegato taluni elementi di fatto che nell'ottica difensiva avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia liberatoria, senza dedurre effettivamente (e, comunque, con la necessaria specificità) un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) ed avendo, anzi, la Corte di merito vagliato gli elementi in discorso, negando ad essi capacità rappresentativa ai fine dell'esclusione della responsabilità dell'imputato; - e nel resto ha erroneamente parametrato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione alla volontà di pregiudicare altri creditori (segnatamente, il creditore che ha proposto istanza di fallimento), profilo estraneo al prescritto dolo generico (cfr.

Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 Sgaramella, Rv. 270763 01); ed ha finito col prospettare un sindacato dei presupposti per rendere la sentenza dichiarativa di fallimento, non consentito al giudice penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01). '1-(7 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas