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Sentenza — n. 11479/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to prove procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to reform the sentence regarding accessory penalties. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding missing accounting books and the misappropriation of assets, claiming the trial court failed to apply the law correctly. The Court rejected these claims, finding the lower court's reasoning based on the lack of proof for asset transfer and the non-payment of debts to be sound and legally sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute new evidence or a clear violation of law, and if the lower court's reasoning remains logically sound and based on the established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility bankruptcy fraud accessory penalties reform missing accounting books asset misappropriation bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie assegno bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 216 legge fall.
Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, per travisamento della prova, e quello di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. 3.1.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNESE SERGIO nato a BENEVENTO il 24/01/1976 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita nella pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Pasqualino Pavone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato Annese Sergio per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "Annese S.n.c." (dichiarata fallita 1111 novembre 2011). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società, avrebbe distratto la somma di oltre 64.533,00 euro, facendo figurare fittizi pagamenti di debiti tributari e previdenziali per pari importo, nonché quasi tutti i beni strumentali della fallita, cedendoli alla società "Nolo Service s.r.l.", amministrata dalla moglie. Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

3. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, per travisamento della prova, e quello di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. 3.1. Con una prima censura, articolata con specifico riferimento alla bancarotta documentale, sostiene che: dagli atti, emergerebbe che l'imputato avrebbe adempiuto agli obblighi imposti dell'art. 16 legge fall., depositando le scritture contabili; queste ultime, pur essendo prive del libro mastro e del libro degli inventari, avrebbero consentito comunque la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Con specifico riferimento al libro mastro, sostiene che: tutte le voci contabili a esso relative sarebbero state comunque riportate nel libro giornale, scrittura obbligatoria regolarmente depositata; alla luce della normativa in materia, l'obbligatorietà della sua tenuta sarebbe correlata alle dimensioni dell'impresa; i giudici di merito non avrebbero detto nulla in ordine alle dimensioni della società fallita e alla conseguente necessità di tenere e aggiornare il libro in questione. Con specifico riferimento al libro degli inventari, sostiene che, dalle dichiarazioni rese dal teste Meriani, emergerebbe che i dati a esso relativi sarebbero stati presenti negli altri documenti consegnati e che tutti i dati contabili sarebbero stati comunque a disposizione degli organi del fallimento.

Dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, inoltre, emergerebbe che alcuna particolare difficoltà egli avrebbe affrontato nella ricostruzione del patrimonio societario. Sotto altro profilo, ma sempre con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente sostiene che sarebbe palese l'insussistenza del dolo.L'imputato, infatti, sarebbe stato un mero prestanome, completamente all'oscuro della tenuta della contabilità, e la società, di fatto, sarebbe stata amministrata esclusivamente da Annese Michele. Tale tesi troverebbe fondamento nei seguenti elementi: la consulenza grafologica avrebbe accertato che le firme apposte sugli assegni emessi dalla società e sulle ricevute di pagamento erano di Annese Michele; dalle dichiarazioni rese dal teste Bozza Adolfo Lucio emergerebbe che la società di fatto era amministrata da Annese Michele; tra la società fallita e quella poi costituita da Annese Michele esisterebbe una sorta di continuità aziendale.

L'imputato, atteso che sarebbe stato un mero prestanome del fratello Michele e che sarebbe stato completamente all'oscuro della tenuta della contabilità della società, al più, avrebbe potuto rispondere, a titolo di colpa, per il reato di bancarotta semplice. Sempre nell'ambito della medesima censura, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto l'imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per «i fatti di omessa consegna del libro inventario e del libro mastro». La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado, atteso che la bancarotta fraudolenta documentale sarebbe un reato a condotta vincolata, che non punisce l'ipotesi dell'omessa consegna del libro inventario e del libro mastro, ma quella della sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili. 3.2.

Con una seconda censura - articolata con specifico riferimento alla condotta distrattiva avente ad oggetto la cessione di quasi tutti i beni strumentali della fallita alla società "Nolo Service s.r.l." - sostiene che tali beni, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, al momento dell'inventario, non solo esistevano ma erano nel possesso di Annese Michele, che li utilizzava nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Tali circostanze emergerebbero anche dalle dichiarazioni rese dai testi Bozza Adolfo Lucio e Annese Vincenzo.

4. Con un secondo motivo, articolato con specifico riferimento alla presunta distrazione della somma di euro 64.533,00, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna prova della sottrazione di tali somme e che i giudici di merito avrebbero tratto il loro convincimento esclusivamente dall'accertamento del passivo. Tale decisione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di reati fallimentari, il giudice non può trarre il proprio convincimento dalla sola presenza, in sede di accertamento del passivo, di un disavanzo ingiustificato, dovendo, invece, accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venire meno di determinati beni, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. La censura relativa alla bancarotta documentale è manifestamente infondata. La Corte di appello, invero, ha evidenziato che sia il curatore fallimentare che il consulente tecnico di parte avevano chiarito che: il mancato deposito del libro giornale e del libro mastro non avevano consentito la ricostruzione analitica delle rimanenze; le scritture contabili depositate erano piene di irregolarità, come l'esposizione di crediti già riscossi, il pagamento di contributi e imposte in realtà non pagati e l'inserimento di fatture di entità inferiore a quelle realmente emesse.

La Corte territoriale ha ritenuto che la strumentale alterazione della documentazione contabile depositata e il mancato rinvenimento del libro giornale e del libro mastro - quest'ultimo ritenuto fondamentale per ricostruire in maniera analitica le attività aziendali - avessero ostacolato e limitato la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. Non solo, ha evidenziato la strumentalità delle alterazioni e delle omissioni contenute nelle scritture contabili rispetto proprio alle sottrazioni dei beni dal patrimonio della fallita.

Da tale strumentalità, in maniera congrua e logica, ha dedotto la natura dolosa della bancarotta documentale. Quanto all'amministrazione della società, la Corte di appello ha ritenuto che la società era non solo formalmente ma anche sostanzialmente amministrata dall'imputato, seppur unitamente ai fratelli Giosuè e Michele, deducendo tali circostanze dalle dichiarazioni rese da Annese Vincenzo (riportate nel testo della sentenza) e dai testi Pagliuca Antonio, Nicastro Antonio e Corsaro Dino nonché dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, dalle quali era desumibile che, quantomeno nei due anni antecedenti al fallimento, Annese Michele aveva dismesso qualsiasi attività di gestione della fallita.

Deve essere evidenziato che la Corte di appello non ha travisato l'esito della consulenza grafologica avente a oggetto gli assegni e le ricevute emesse dalla società, ma ha ritenuto che la circostanza che tali documenti fossero stati firmati da Annese Michele non fosse incompatibile con una gestione congiunta della società da parte dei fratelli Annese. , 4 c Va, infine, rilevato che i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata consegna del libro mastro e del libro degli inventari costituisse parte della concreta condotta criminosa e che questa, unitamente all'irregolare tenute delle scritture depositate, integrasse la fattispecie della bancarotta documentale a dolo generico.

Manifestamente infondata, pertanto, è la tesi secondo la quale i giudici di merito avrebbero ritenuto l'imputato responsabile di una condotta («l'omessa consegna del libro inventario e del libro mastro») diversa da quella tipica. 2.2. Anche la seconda censura è manifestamente infondata. La Corte di appello, invero, con specifico riferimento alla distrazione dei beni strumentali della società fallita, ha rilevato che: i beni erano stati ceduti, quando la società era già in avanzato stato di decozione, in favore di un'azienda amministrata dalla moglie dell'imputato, che svolgeva la medesima attività della fallita; non risultava dimostrato l'effettivo versamento del prezzo della cessione né il corrispettivo era stato rinvenuto nelle casse della società.

A fronte di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale i beni si sarebbero trovati presso l'azienda di Annese Michele, che li avrebbe utilizzati per lo svolgimento della propria attività, risultava non solo non provata, ma, soprattutto, irrilevante, poiché, con l'atto di cessione, la fallita aveva perso la disponibilità giuridica dei medesimi e conseguentemente i creditori di quest'ultima avevano perso la possibilità di assoggettarli a procedura esecutiva.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, invero, non ha dedotto la distrazione del denaro dal passivo della società fallita, ma dalla circostanza, accertata dal curatore fallimentare, che la somma di euro 64.533,00, che risultava utilizzata per pagare debiti tributari e previdenziali, in realtà, non era stata destinata a tale finalità. Il curatore, infatti, aveva verificato, presso l'Agenzia delle entrate e presso l'I.N.P.S., che i debiti in questione non risultavano pagati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al