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Sentenza — n. 11477/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulently bankrupt fraud due to lack of specific argumentation and death of co-defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal of Bregoli Milena inadmissible while annulling the lower court's decision regarding her co-defendant, Gasparini Adriano, due to his death. The defendants argued that the stolen assets had no value and the sum was too small for the crime, but the court found their arguments lacked the necessary specificity required for cassation review. Consequently, the court upheld the conviction for Bregoli based on established precedents regarding the concrete danger to corporate assets and the specific indicators of fraud found in the administrative record.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The appeal must be specific and substantiated; if the lower court correctly established the concrete danger to corporate assets and the specific indicators of fraud, the appeal is inadmissible for lack of specificity, and the conviction stands against the surviving defendant.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy concrete danger inadmissible appeal lack of specificity death of defendant corporate assets administrative seizure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Bregoli Milena, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
art. 131-bis cod. pen
Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Bregoli Milena, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BREGOLI MILENA nata a MODENA il 02/12/1962 GASPARINI ADRIANO nato a MODENA il 15/05/1950 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, limitatamente alla posizione processuale di Gasparini Adriano, e dichiarare inammissibile il ricorso di Bregoli Milena.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la decisione del Tribunale di Modena che aveva condannato Bregoli Milena e Gasparini Adriano per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativo alla società "Autoservice s.r.l." (dichiarata fallita il 4 aprile 2011). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, la Bregoli, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e il Gasparini, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione, avrebbero distratto: diciassette autovetture dal valore complessivo di euro 6.753,10; beni strumentali dal valore complessivo di euro 6.786,70; la somma di 2.389,31.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale. I ricorrenti sostengono che sarebbe insussistente l'elemento oggettivo del reato, atteso che i beni che sarebbero stati distratti sarebbero completamente privi di valore. Con particolare riferimento al valore attribuito alle 17 autovetture, sostengono che esso in realtà sarebbe da attribuire a una "Chrysler PT Cruiser", dal valore di euro 6.275,00, con riferimento alla quale il Gasparini aveva riferito al curatore di averla consegnata a una determinata persona, e a un'autovettura "Smart", dal valore di euro 477,00, che in realtà era stata pignorata da Equitalia e poi sottoposta a procedura esecutiva, il cui ricavato era stato consegnato al curatore.

Le altre 15 autovetture sarebbero state obsolete, prive di qualsiasi valore, rottamate o da rottamare. Quanto ai beni indicati nell'elenco dei beni ammortizzabili non rinvenuti, si tratterebbe di oggetti privi di qualsiasi valore e forse da tempo destinati allo smaltimento come rifiuti. La presunta somma distratta, infine, per la modestia del suo ammontare, sarebbe del tutto inidonea ad integrare una vera e propria distrazione dolosa, non potendosi neppure escludere che fosse stata destinata al pagamento di sanzioni amministrative. 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione.

I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe stata alcuna messa in pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma - costituito dalla salvaguardia dell'attivo, nell'interesse della massa dei creditori - atteso che i presunti beni distratti sarebbero completamente privi di valore. La Corte di appello, a parere dei ricorrenti, sarebbe caduta in errore nel ritenere che le presunte distrazioni avessero effettivamente messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma.2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

I ricorrenti rappresentano che, con il gravame, la difesa aveva specificamente chiesto alla Corte di appello di riqualificare i fatti contestati nella fattispecie meno grave della bancarotta semplice e conseguentemente di valutare la possibilità di arrivare a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, sostengono i ricorrenti, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine a tale questione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto 5 e di annullare la sentenza ce/ rinvio, limitatamente alla posizione di Gasparini Adriano, per morte del reo e di dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Bregoli Milena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con riferimento al ricorso presentato nell'interesse di Gasparini Adriano, deve essere rilevato che, in atti, vi è il certificato del Comune di Campogalliano che attesta che l'imputato è deceduto il 23 marzo 2022. Atteso che la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale, la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione processuale di Gasparini Adriano, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

2. Il ricorso di Bregoli Milena deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono manifestamente infondati. La Corte di appello, invero, rispondendo allo specifico motivo di gravame, ha puntualmente smentito le argomentazioni difensive relative al valore dei beni distratti. Con riferimento alle autovetture intestate alla società e non rinvenute dal curatore, la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva - secondo la quale i veicoli sarebbero stati privi di valori, rubati o rottamati - era completamente priva di qualsiasi dimostrazione.

Con specifico riguardo all'autovettura "Chrysler PT Cruiser", ha rilevato che effettivamente il Gasparini aveva indicato la persona alla quale aveva dato l'auto, senza però spiegare a quale titolo gliela avesse data; rimaneva, pertanto, l'ingiustificata distrazione del bene dal patrimonio societario.Quanto ai beni strumentali, la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva secondo la quale tali beni sarebbero completamente privi di valore risultava priva di qualsiasi riscontro probatorio ed era smentita dalle scritture contabili, dalle quali emergeva che essi avevano un valore pari a euro 6.786,70.

Con riferimento alla distrazione della somma di euro 2.830,00, la Corte territoriale ha rilevato che il curatore, al momento del fallimento, aveva accertato la distrazione di una somma superiore, pari a euro 5.380,00, e che il Gasparini non aveva fornito alcuna giustificazione in merito al mancato rinvenimento di tale denaro, ma si era impegnato a restituirlo, versando alla curatela, tuttavia, solo euro 2.500,00. Dalla stessa condotta tenuta dal Gasparini, era dunque desumibile la distrazione, che aveva a oggetto una somma di importo non irrilevante.

Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tali argomentazioni, rendendo così il primo motivo di ricorso privo anche del necessario requisito della specificità estrinseca. Va, infine, rilevato, con specifico riguardo al secondo motivo, che la Corte territoriale, avendo ben delineato l'integrazione di una condotta distrattiva avente ad oggetto somme di denaro e beni di rilevante valore (diciassette autovetture e beni strumentali per un valore di euro 6.700,00), ha correttamente ritenuto che nel caso in esame la condotta degli imputati avesse determinato un considerevole depauperamento dell'impresa ed esposto a concreto pericolo il bene giuridico protetto dalla norma.

Si tratta di un'affermazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, seconda la quale la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto reato di pericolo concreto, richiede che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). 2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha specificamente risposto al motivo di ricorso relativo alla possibile riqualificazione giuridica del fatto, escludendo che potesse ritenersi integrata la bancarotta semplice, a fronte di una consapevole condotta distrattiva che aveva ad oggetto beni di rilevante valore e significative somme di denaro.

I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto particolarmente significativo che gli imputati, poco prima del fallimento, avevano costituito, nella medesima sede sociale, altra società destinata a svolgere la medesima attività commerciale. Si tratta indubbiamente di una circostanza che può essere ricompresa tra quegli "indici di fraudolenza" che vanno valorizzati al fine dell'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico; in particolare, tra quelli relativi al contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze degli amministratori rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Bregoli Milena, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gasparini Adriano per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Bregoli Milena e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual