Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest where oral reading prevailed over written text.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a legitimate interest to challenge the judgment. Although the written document ordered the defendant to pay costs, the oral reading in court explicitly stated the victim would bear them based on a joint agreement. The court ruled that the oral reading prevails over the written text when they differ, making the appeal unnecessary and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340 comma 4 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When the oral reading of the judgment differs from the written text regarding the allocation of costs, the oral reading prevails, rendering an appeal based on this discrepancy inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAMIGNA VINCENZO nato a ACQUAPPESA il 06/09/1960 avverso la sentenza del 24/09/2021 del GIUDICE DI PACE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ucko il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI Ot ha concluso chiedendo D --"- 12t QL L.2,LP-~e, 2.,a2 udito il di nsore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24.9.2021 il Giudice di Pace di Paola ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gramigna Vincenzo in ordine al reato di cui all'art. 581 cod. pen. a lui ascritto poiché estinto per intervenuta remissione della querela. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, e deduce l'erronea applicazione dell'articolo 340 comma quattro del codice di rito, per avere il giudice di pace condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in violazione di quanto concordemente pattuito in udienza tra il querelante e il querelato, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, in ordine-ai- pagamento di tali spese, da porsi er--cariòo -d-ei querelato, evidenziando altresì come nel dispositivo letto in udienza fosse contemplata la condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali in considerazione della richiesta congiunta delle parti.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annularsi la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Nella specie il dispositivo letto in udienza indicava la condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali, richiamando la richiesta congiunta delle parti, mentre quello contenuto nella sentenza documento condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali. La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852 - 01). Ne discende che il ricorso proposto è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, prevalendo appunto il dispositivo letto in udienza in cui è previsto e statuito che le spese processuali sono a carico della persona offesa come da richiesta congiunta delle parti.
2. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am