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Ordinanza — n. 11258/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of cassation grounds regarding suspended sentence eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the conditional suspension of the sentence did not fall within the statutory grounds for cassation against a plea bargain. The appellant argued the lower court failed to recognize the benefit of suspended sentence, but the court noted this was neither part of the plea agreement nor legally possible given the defendant's prior record. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds; claims regarding the non-concession of conditional suspension that were not part of the agreement or were precluded by prior record are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal grounds plea bargain sentence conditional suspension of penalty inadmissible appeal de plano rejection sospensione condizionale della pena sospensione dell'istruzione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 497-bis cod. pen.
pen., il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ha applicato a Bellocco Domenico la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (commesso il 13 novembre 2020).
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 15 aprile 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ha applicato a Bellocco Domenico la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art.
art. 497-bis cod. pen
pen., il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ha applicato a Bellocco Domenico la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO DOMENICO nato a ROSARNO il 11/02/1976 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 15 aprile 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ha applicato a Bellocco Domenico la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (commesso il 13 novembre 2020).

2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato proponeva atto di appello che (attesa l'inappellabilità della sentenza) veniva poi riqualificato in ricorso per cessazione. La parte, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo di impugnazione, dunque, non rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione. Va evidenziato che la sospensione condizionale della pena non rientrava "nell'accordo" tra le parti e, peraltro, non era neppure astrattamente concedibile, essedo la sua applicazione preclusa dai precedenti penali dell'imputati. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i