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Sentenza — n. 11257/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because civil party constitution at preliminary hearing was legally permissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly allowed the civil party to constitute itself at the preliminary hearing. The defense argued this violated procedural rules regarding plea bargaining, but the Court distinguished this case from prior rulings by noting the hearing was not limited to plea negotiations. Consequently, the Court held that the civil party's presence and subsequent cost liability were fully compliant with the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444, 447, 420 c.p.p.; The constitution of a civil party at the preliminary hearing is admissible regardless of whether a plea agreement exists, and the defendant's liability for civil party costs does not depend on the outcome of the plea.

Parole chiave

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preliminary hearing civil party constitution plea bargaining procedural admissibility criminal costs liability Code of Criminal Procedure inadmissible appeal rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
presso il Tribunale di Torino, rilevato il consenso espresso dall'Ufficio di Procura, accoglieva la richiesta di Riccio Pasquale e disponeva nei suoi confronti l'applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di anni due e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 447 c.p.p.
E ciò a prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art.
Art. 420 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod.
Art. 32 L. 479/1999
pen., come interpolato dalla sentenza della Corte Costituzionale e successivamente sostituito dall'art. 32 L. 479/1999, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno.
art. 444 c.p
presso il Tribunale di Torino, rilevato il consenso espresso dall'Ufficio di Procura, accoglieva la richiesta di Riccio Pasquale e disponeva nei suoi confronti l'applicazione ex art. 444 c.p.p.
art. 658 c.p
art. 447 cod. proc. pen
5, che è stata pronunciata con riferimento alla ben diversa ipotesi dell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod.
art. 447 c.p
E ciò a prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art.
art. 419 c.p
447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 419 c.p.p., comma 1), non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato.».

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8227/2022
Sez. Un., n. 47803/2008
Sez. 3, n. 32768/2022
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Testo completo

la seguente 56,m7e0u 2,4 sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a NAPOLI il 23/11/1947 avverso la sentenza del 19/09/2022 dei GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.E' proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1542/2022, emessa il 19.09.2022, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, rilevato il consenso espresso dall'Ufficio di Procura, accoglieva la richiesta di Riccio Pasquale e disponeva nei suoi confronti l'applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di anni due e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 612-bis, commi 1 e 2, c.p. (capo A), artt. 81, cvp., 368, commi 1 e 2, c.p. (capo B), art. 658 c.p. (capo C), e artt. 582, 585, comma 1, c.p. (capo D).

Con detto provvedimento veniva ordinata altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la vendita o distruzione di PC, stampante, cartucce anch'esse in sequestro. Infine, il giudice condannava, altresì, Riccio al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio liquidandole in €1.632,00 €, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. 2.In particolare, Riccio, a mezzo del proprio difensore, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 78, 79, 44, 458 e 419 c.p.p., lamentando l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

La difesa, con tale motivo, si duole che il giudice abbia consentito la costituzione delle parti civili all'udienza preliminare che si doveva svolgere «esclusivamente per la decisione sull'istanza di applicazione di pena», nonché proceduto alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dalla medesima sostenute. 3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di parte civile, ancorando le proprie conclusioni all'assunto secondo cui nel caso di specie l'udienza sarebbe stata fissata esclusivamente per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Innanzitutto, occorre sgomberare il campo dalla errata premessa da cui muove l'impostazione del ricorso in scrutinio, che nel fare leva sulla pronuncia di questa Corte n. 8227/2022, Sez. 5, che è stata pronunciata con riferimento alla ben diversa ipotesi dell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., finisce con l'equiparare, quanto a possibilità di costituzione della parte civile, tale udienza a quella preliminare — in cui risulta intervenuta la proposta di patteggiamento nel caso di specie - laddove la stessa sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 47803 del 27.11.2008, D'Avino, Rv. 241356), pure richiamata in ricorso, ha, invece, già ben evidenziato che «[q]uello che però più conta osservare è che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.

E ciò a prescindere dal rilievo formale, ma significativo, di cui si è detto, per il quale la costituzione di parte civile è ammessa solo per l'udienza preliminare o, successivamente, per il giudizio di merito, tanto che l'art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 419 c.p.p., comma 1), non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa dal reato.». Ciò posto si deve dunque partire dalla diversa premessa che nel caso di specie la proposta di patteggiamento è intervenuta in una delle sue sedi naturali espressamente previste dal codice di rito - udienza preliminare o giudizio di merito - , per definizione non circoscritte all'esame del patteggiamento eventualmente proposto dalle parti, sicchè alcun dubbio sussiste nel caso in scrutinio sulla ammissibilità della costituzione di parte civile, intervenuta appunto all'udienza preliminare - ammissibilità che peraltro non è suscettibile di variabili a seconda se la parte civile abbia avuto conoscenza o meno in anticipo dell'esistenza di un accordo tra le parti ex art. 444, che, nella prassi, può intervenire anche prima dell'udienza preliminare con deposito in cancelleria (ed infatti, la mera esistenza di un accordo già siglato tra le parti prima dell'udienza preliminare, che peraltro deve essere comunque formalizzato davanti al giudice, non assicura l'esito dell'udienza, ben potendo la proposta di patteggiamento non trovare accoglimento da parte del giudice (cfr.

Sez. 3, del 6.07.2022 - dep. 6.09.2022, n.32768, G., rv. 283518) - evenienza che comporta il prosieguo dell'udienza preliminare, peraltro non necessariamente - a differenza di quanto si assume in ricorso - dinanzi ad altro giudice potendo non essersi venute a creare in virtù di quel rigetto ragioni di astensione; in ogni caso, in esito a tale rigetto non si ritornerebbe alla fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 420 comma 2 del codice di rito) tra i quali figura anche la verifica della regolarità della notifica dell'avviso di fissazione di udienza alla persona offesa e dell'ammissibilità dell'eventuale atto di costituzione di parte civile dalla medesima presentato, essendo tale fase già superata per essere state le parti già ammesse a formalizzare le proprie richieste di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 444 del codice di rito; né tanto meno si potrebbe ritenere che la parte civile nel caso in cui l'accordo risulti già depositato prima dell'udienza preliminare avrebbe diritto a costituirsi in giudizio salvo poi a non poter pretendere, in caso di pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., alcun riconoscimento in ordine alle spese sostenute, ritenendosi in un certo qual modo superflua la sua costituzione, dal momento che, per quanto detto, tale costituzione non è a priori definibile tale; d'altronde, per altro verso, va altresì rammentato che la condanna alle spese prevista dall'art. 444 comma 2 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza della Corte Costituzionale e successivamente sostituito dall'art. 32 L. 479/1999, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0