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Sentenza — n. 11253/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for insufficient motivation and recidiva issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible for both grounds. The appellant argued the trial court failed to adequately address grounds for acquittal and incorrectly applied recidiva based on a minor offense. The court ruled that such arguments fall outside the limited scope of admissible appeals for plea bargains, which strictly cover specific legal errors rather than factual assessments or motivational deficiencies.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the court's failure to evaluate acquittal conditions or the factual basis for recidiva application.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidiva admissibility insufficient motivation acquittal grounds Cassazione inammissibile recidiva nell'infrazione remissione della pena procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Pisa che, a istanza delle parti, applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione nei confronti di Carandente Giarrusso Luigi, per i reati di lesioni personali e minaccia.
art. 129 cod. proc. pen
Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti
Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv.
Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, Viola
Va evidenziato che il contrario orientamento richiama - a sostegno della riconducibilità del motivo che censura l'insussistenza della recidiva all'ipotesi di errata qualificazione giuridica - una pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, Viola, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE GIARRUSSO LUIGI nato a POZZUOLI il 16/05/1981 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Pisa che, a istanza delle parti, applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione nei confronti di Carandente Giarrusso Luigi, per i reati di lesioni personali e minaccia.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, essendosi limitato a un mero rinvio agli atti delle indagini preliminari. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'insussistenza della recidiva. Sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la recidiva e non avrebbe dovuto tenerne conto al fine della determinazione della pena, atteso che l'imputato sarebbe gravato da un solo precedente penale, relativo a una sentenza di condanna per una contravvenzione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo inammissibili entrambi i motivi. 1.1. Va premesso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017) ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggia mento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ebbene, con riferimento al primo motivo, risulta pacifico che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non sia denunziabile in cassazione l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza di "patteggiamento", delle condizioni che avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, non rientrando tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.In giurisprudenza vi è un contrario orientamento, secondo il quale sarebbe ammissibile il motivo di ricorso avente a oggetto l'insussistenza della recidiva contestata e applicata nella sentenza di patteggiamento, atteso che tale censura rientrerebbe nella verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto (cfr.

Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214). Da tale orientamento, questo Collegio ritiene di discostarsi, atteso che la qualificazione giuridica attiene alla riconducibilità del fatto contestato (comprensivo anche delle circostanze) alla fattispecie astratta e il controllo su di essa, pertanto, non può che riguardare il solo riscontro dell'astratta corrispondenza del fatto descritto nell'imputazione alla fattispecie legale ritenuta in sentenza. Nei casi, come quello in esame, in cui il ricorrente contesta i presupposti per l'applicazione della recidiva, non viene in questione la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l'applicazione.

Con riferimento alla recidiva, a rigore, "il giudice del patteggiamento" può incorrere in un errore di qualificazione giuridica solo quando applichi una recidiva non contestata oppure ritenga sussistente una tipologia di recidiva diversa da quella contestata. Va evidenziato che il contrario orientamento richiama - a sostegno della riconducibilità del motivo che censura l'insussistenza della recidiva all'ipotesi di errata qualificazione giuridica - una pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, Viola, Rv. 249488), risalente a epoca anteriore alla novella del 2017, che, tuttavia, era relativa a un'ipotesi in cui il giudice aveva applicato una recidiva che non era stata mai contestata.

In quella stessa sentenza - in linea con quanto sostenuto da questo Collegio - viene affermato che «nell'ambito della qualificazione del fatto vanno anche considerate le circostanze effettivamente riconosciute e il giudice, chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti, deve tenere conto delle circostanze effettivamente contestate, tale controllo sostanziandosi nella correttezza della qualificazione giuridica del fatto mediante il riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata». Il secondo motivo di ricorso, pertanto, censurando non la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificavano l'applicazione, risulta inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore