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Sentenza — n. 11252/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Prosecutor's appeal against GIP order declaring notification null due to procedural regression.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Florence GIP order declaring the nullity of service notices and ordering file return. The Prosecutor argued this constituted 'abnormality' under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected the appeal, ruling that mere procedural regression does not equate to abnormality unless it forces the Prosecutor to perform an act that would be null in the future.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 161, comma 4, c.p.p.: Procedural regression by a judge does not constitute abnormality unless it compels the Prosecutor to perform an act that would be null in the future proceedings.

Parole chiave

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abnormality functional procedural regression notification nullity GIP order Cassation appeal ritiro dell'azione giudiziaria ricusazione del pubblico ministero revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorrente deduce la violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 161, comma 4, c.p.p.
c) c.p.p e segnatamente dell'art. 161, u.c.., c.p.p., assumendo l'abnormità del provvedimento impugnato.
Art. 33-sexies cod. proc. pen.
283552 - 01) secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod.
art. 33-sexies cod. proc. pen
283552 - 01) secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
in particolare, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M.
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022
Tale impostazione è stata di recente riaffermata da Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 (Rv.
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Testo completo

la seguente rz, 4 sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di: PETRONE ANIELLO nato a CERCOLA il 02/03/1970 avverso l'ordinanza dei 06/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG qj o Q-(•,-)-4"-^- "-t4 ,42,2 il _éLu udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.E' proposto, dal Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze, ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il medesimo tribunale in data 6 luglio 2022, nell'ambito del proc. n. 15481/21 R.G.N.R., n. 1336/22 R.G. G.I.P., con la quale veniva dichiarata la nullità della notifica dell'avviso ex 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti e disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente deduce la violazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) c.p.p e segnatamente dell'art. 161, u.c.., c.p.p., assumendo l'abnormità del provvedimento impugnato.

2. il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi, senza rinvio, il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al gip per l'ulteriore corso; in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla validità delle notifiche effettuate all'imputato presso il difensore, nell'ipotesi in cui questi rifiuti di eleggere domicilio, stante il contrasto esistente al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte; il difensore dell'imputato, Petrone Aniello, ha fatto pervenire memoria con cui insta per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Interpretando alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite (cfr. in particolare, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590), si può concludere che la regressione, sia pure indebita, di per sé non costituisca motivo di abnormità dell'atto e che il discrimine risieda piuttosto nelle conseguenze ad essa ricollegabili, trattandosi di valutare, appunto, l'abnormità dell'atto e non la sua illegittimità. Ed invero, le Sezioni Unite, nell'indicata sentenza, hanno in realtà affermato che da un lato, l'abnormità funzionale (nel senso in precedenza chiarito) «va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». D'altro lato le Sezioni unite, nell'escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell'abnormità, hanno ulteriormente precisato che «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme».

Tale impostazione è stata di recente riaffermata da Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 (Rv. 283552 - 01) secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

Applicando tali coordinate al caso di specie, risulta evidente la manifesta infondatezza del ricorso. Ora, nel caso in esame il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze ha impugnato l'ordinanza del GUP del 6 luglio 2022 con la quale era dichiarata la nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415-bis del codice di rito. La ragione del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare risiedeva nella circostanza che, pur avendo l'imputato rifiutato l'elezione di domicilio, lo stesso era stato compiutamente identificato con la indicazione del luogo di residenza.

Pertanto, prima di effettuare la consegna dell'atto al difensore di ufficio ex art. 161, comma IV, c.p.p., la notifica avrebbe dovuto essere tentata presso il luogo di residenza. Il Pubblico Ministero ha invocato l'abnormità del provvedimento del GUP, tuttavia non si può ritenere - alla stregua del tenore del provvedimento del Gip e di quanto prospettato nello stesso ricorso - quanto prescritto dai Gip neppure illegittimo, essendosi egli limitato a disporre di procedere al preliminare tentativo di notificare l'atto presso il luogo di residenza dell'indagato ovvero ad un adempimento che, nel risolversi in un rafforzamento della garanzia di conoscenza dell'atto, ove eseguito non si sarebbe certamente risolto in una nullità; in ogni caso, per quel che qui rileva - di qui la inconferenza ai fini che occupano della questione da rimettere alle Sezioni Unite - non può ritenersi che nel caso di specie si sia verificata un'indebita regressione, né che si sia verificata una stasi del procedimento.

L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi dei processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzì un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P. Q.