Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft, ruling evidence sufficient and appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Reina inadmissible, rejecting his claim that the lower court relied on a single indirect piece of evidence. The court found that video surveillance, vehicle registration, and phone records created a convergent and persuasive set of circumstantial evidence proving the defendant's guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible re-evaluation of facts, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 co. 2 cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Court of Cassation cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own assessment for that of the trial court; appeals challenging the sufficiency of circumstantial evidence are inadmissible if the lower court's reasoning is not lacking in motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da REINA ANTONINO nato a PALERMO il 05/09/1988 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato Antonino Reina colpevole, in concorso con altri due soggetti non identificati, di furto aggravato in abitazione, ai sensi degli artt. 624 co. 1 bis - 625 n. 5 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Aristide Galliano, che si affida a un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. lamentando che la Corte di appello, replicando l'errore di valutazione del giudice di primo grado, sarebbe giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base di un unico indizio, costituito dalla accertata e ammessa presenza del ricorrente nella zona in cui si verificò il furto, circostanza costituente una mera prova indiretta, insufficiente a integrare la prova indiziaria declinata dal codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che inammissibilmente rivalutativo. 1.Invero, la condanna si fonda sulla circostanza che, dalle videoriprese acquisite dalla telecamera di una vicina autoscuola, si ha contezza dell'intera dinamica dell'azione delittuosa, con tre malviventi giunti sul posto alle 10.58 a bordo dell'autovettura risultata intestata all'odierno ricorrente; dalle immagini registrate emerge che i tre si portavano, quindi, dinanzi alla porta di ingresso dell'abitazione delle vittime, in pochi minuti la aprivano, in pieno giorno e nel traffico cittadino; ne uscivano alle 12.30 portando sacchi di supermercato presi in casa della vittima, colmi dei beni razziati, risultati sottratti nell'abitazione per un valore dichiarato di 6000 euro.
Quindi, il sistema delle videocamere autostradali ha accertato l'uscita dell'autovettura da Palermo alle 10.19 e il rientro alle 13.01, orari compatibili con la dinamica dei fatti risultante dalla registrazione suddetta. Ancora, dai tabulati emerge una conversazione dall'utenza del prevenuto alla moglie, con cui ha agganciato una cella compatibile con il luogo del furto, alle 12.28. A tanto deve aggiungersi che non risultano altre attivazioni telefoniche nel luogo e nel lasso temporale del fatto, circostanza che porta ad escludere la presenza di altre persone, al di fuori del ricorrente e dei suoi complici rimasti sconosciuti, e che, dal canto suo, il ricorrente non ha dimostrato la sua presenza sul posto per altri eventuali scopi leciti, essendo stata solo vagamente prospettata una diversa ipotesi ricostruttiva del fatto. 2.Gli indizi sono, pertanto, plurimi e convergenti nel senso della presenza del ricorrente sul luogo e al momento dei fatti, risultando il patrimonio conoscitivo formato da indizi che risultano gravi (dotati cioè di elevata persuasività), precisi (nel senso che portano ad una sola conclusione ed escludono interpretazioni alternative), e concordanti (per la loro capacità di riscontrarsi vicendevolmente) mentre resta relegata a mera deduzione, generica e non supportata da alcun elemento scardinante, la denunciata ambiguità e insufficienza del quadro probatorio.
3. Ne deriva che lo scrupoloso scrutinio dei giudici di merito, oltre a essere rispettoso della regola di giudizio declinata dall'art. 192 cod. proc. pen. per la prova c.d. indiziaria, ha condotto al verdetto di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio", con esclusione soltanto delle eventualità più remote ed inverosimili. 4.In realtà - e in questo sta l'inammissibilità - il ricorso si risolve in doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez.
U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla riconducibilità della condotta illecita all'imputato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. i [Così deciso