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Sentenza — n. 11228/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to generic misrepresentation of evidence without specific impact on reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant failed to specify how the alleged misrepresentation of evidence undermined the lower court's reasoning. The appellant merely claimed a misreading of police reports and medical records without detailing the specific logical flaw or demonstrating that the evidence was ignored. Consequently, the Court upheld the double acquittal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The misrepresentation of evidence is effective only if it renders the entire reasoning illogical, and generic allegations without specific impact on the court's evaluation are insufficient to overturn a double acquittal.

Parole chiave

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double acquittal misrepresentation of evidence inadmissibility of appeal double acquittal standard logical reasoning requirement procedural costs Cassa delle ammende doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv.
Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007
258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LICCIARDI AGOSTINO nato a AVELLINO il 10/06/1958 nel procedimento a carico di: MARONE MIRKO nato a AVELLINO il 29/03/1987 RIZZO LUCIANA LUISA nato a TAURASI il 12/12/1949 CAPONE STEFANIA nato a AVELLINO il 09/04/1987 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore degli imputati, avv. Claudio Frongillo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Marone Mirko, Rizzo Luciana Luisa e Capone Stefania erano stati assolti dal reato di lesioni personali aggravate.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso la parte civile Licciardi Agostino, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo con il quale si denunziano violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in riferimento alla pronuncia assolutoria. In particolare, il travisamento dalla prova è dedotto con riferimento al rapporto informativo della polizia giudiziaria intervenuta sul luogo dei fatti e ai referti del pronto soccorso che attestano le lesioni subite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La parte civile impugna la sentenza di appello che ha confermato la pronunzia assolutoria di primo grado. Nella specie, dunque, ricorre il caso della cd doppia conforme assolutoria. Va allora ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le tante, si vedano Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758;

Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Nella specie, la parte civile ricorrente si è limitata a dedurre genericamente il travisamento della prova, senza precisare in cosa sia consistito tale travisamento e, soprattutto, in che termini abbia inciso sull'intero ragionamento probatorio dei giudici di merito, i quali hanno riscontrato contraddizioni nella narrazione della persona offesa e l'inesistenza di documentazione medica attestante le lamentate lesioni al setto nasale (si veda pag. 2 della sentenza di appello).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil