Italian court dismisses appeal for assault during football match, ruling violence outside normal play is not sports exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for personal injury sustained during a football match. The appellant argued that the assault occurred during active play and lacked the intent to harm, citing the referee's lack of sanction. The court rejected this, establishing that violence disproportionate to the game's nature or driven by malicious intent rather than tactical necessity falls outside sports immunity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 522 c.p.; Art. 616 c.p.p.: In sports competitions, the exemption from criminal liability for violence is not applicable when the act is disproportionate to the game's characteristics or constitutes a malicious intent rather than a tactical necessity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORJI GODSTIME nato il 04/11/1998 avverso la sentenza del 14/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 febbraio 2020, il Giudice di Pace di Macerata ha condannato Orji Godstime per il reato di lesione personale per aver colpito, con una violenta testata, il giocatore Piccioli Daniele nel corso di un incontro calcistico. Il fatto è stato contestato all'imputato per aver violato volontariamente le regole del calcio e per essere venuto meno ai doveri di lealtà verso l'avversario.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto articolato in un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia. Il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva. Si duole, in particolare, della ricostruzione del fatto effettuata dal giudice alla luce delle emergenze probatorie, che diversamente descrivono il fatto contestato: la querela e le dichiarazioni del teste Vitali evidenziano come la vicenda si sia svolta durante lo svolgimento della partita e non nella fase di "gioco fermo", come erroneamente ritenuto dal giudice di pace, sicché non può trattarsi di antagonismo sportivo in quanto, come riferito dalla stessa persona offesa, non vi è stato alcuno scontro verbale o litigio con l'imputato nel corso del gioco.
Inoltre, è sottolineato che la condotta debba ritenersi penalmente irrilevante, in quanto non contraria alle regole sportive, stante anche la valutazione dell'arbitro che non ha comminato alcuna sanzione all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le doglianze del ricorrente sono versate in fatto e finalizzate ad ottenere da questa Corte una rivalutazione delle prove. Il giudice di pace ha chiarito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'imputato ha colpito il suo avversario "durante una fase di gioco fermo stante il recupero del pallone fuoriuscito dal rettangolo di gioco", tanto che "gli altri compagni di squadra della parte offesa invitavano l'arbitro a sanzionare l'accaduto, ma quest'ultimo non prendeva alcun provvedimento poiché non aveva visto direttamente l'aggressione".
È stata ritenuta "la volontarietà delle lesioni in ragione della fase di gioco fermo", con esclusione che il colpo sia stato "frutto del solo agonismo sportivo". Per la ricostruzione dei fatti in tali termini il giudice di pace ha utilizzato, previo consenso delle parti, il referto del pronto soccorso, la querela della persona offesa e le dichiarazioni rese da due soggetti in sede di sommarie informazioni testimoniali. Dalla motivazione della sentenza non sono evincibili vizi di travisamento delle prove analizzate, peraltro non denunziati dal ricorrente.
3. La decisione del giudice di pace è conforme ai principi affermati da questa Corte in materia di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva. Invero, non sussistono i presupposti di applicabilità della scriminante sportiva:
a) quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;
b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;
c) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività (Sez. 5, n. 21120 del 29/01/2018 -dep. 11/05/2018- Rv. 273203). E, ancora, si è affermato che, in tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro (Sez. 5, Sentenza n. 42114 del 04/07/2011 -dep. 16/11/2011- Rv. 251703).
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e giérrà\somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 di