Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10985/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10985/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CORSINI GIUSEPPE nato a SAN GOVANNI PERSICETO il 23/09/1950 avverso la ORDINANZA del 15/06/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Sante FORESTA, nell'interesse del ricorrente, che insiste nel motivo chiedendone l'accoglimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 10985/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30 ter Ord. Pen. e correlata illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale di Sorveglianza abbia, di fatto, eluso la domanda, illogicamente ricavando dai permessi già concessi la carenza di interesse, invece sussistente.

Parole chiave

Generato dall'IA
perdita dell'interesse giuridico interesse ad agire autorizzazione di polizia domanda di protezione provvisoria censure procedurali assenza di persecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CORSINI GIUSEPPE nato a SAN GOVANNI PERSICETO il 23/09/1950 avverso la ORDINANZA del 15/06/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Sante FORESTA, nell'interesse del ricorrente, che insiste nel motivo chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in sede di rinvio conseguente alla cassazione di precedente ordinanza del medesimo Ufficio, ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza formulata nell'interesse di Giuseppe CORSINI, ammesso a un programma di protezione, di essere ammesso ai permessi premio ex art. 30 ter 0.P., essendo stato attinto da titolo definitivo per reato ostativo e avendo scontato il quantum di pena previsto dalla legge. La declaratoria si fondava sulla circostanza che, nelle more del giudizio rescissorio, il Magistrato di Sorveglianza, rivedendo l'originaria valutazione, aveva concesso ben quattro permessi premio. 2.Ricorre per cassazione l'avvocato Sante Foresta nell'interesse di Giuseppe Corsini, deducendo violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30 ter Ord. Pen. e correlata illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale di Sorveglianza abbia, di fatto, eluso la domanda, illogicamente ricavando dai permessi già concessi la carenza di interesse, invece sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 1.11 ricorrente deduce, infatti, solo in astratto il permanere di un interesse alla pronuncia, a seguito del ripetuto accoglimento dell'istanza originaria finalizzata a d ottenere permessi premi„ poi, appunto, più volte concessi, mancando la enunciazione di un concreto beneficio conseguibile, che non sia stato già ottenuto con i provvedimenti adottati, nelle more, dal Tribunale di sorveglianza. 1.1.E, invero, in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5 - , n. 2747 del 06/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282542).

Più chiaramente, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 17/02/2012 ), Marinaj, Rv. 251693). 1.2.

Alla luce di tali coordinate, il ricorso risulta palesemente inammissibile non essendo stato rappresentato altro interesse che quello alla corretta applicazione delle norme di riferimento che, tuttavia, non può essere utilmente apprezzato se non correlato a un effettivo vantaggio conseguibile con la pronuncia invocata, che non sia stato già ottenuto. (cfr. anche Sez. 1, n. 3313 del 14/01/2020, Rv. 277890, che ha affermato che in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso pendente alla data di detta pronuncia avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di collaborazione impossibile(Fattispecie relativa al ricorso proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza che dichiarava accertata l'impossibilità della collaborazione; conf.

Sez. 1, n. 7931 del 10/12/2019 (dep. 2020) Rv. 278476 ). L Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in