Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10981/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 5 maggio 2022, dichiarava inammissibile de plano l'istanza di ricusazione che era stata proposta da Gudrun Rosenthal Hille e Detlev Jacob Ringhof nei confronti del dott. Marco Belisari, Giudice del Tribunale di Grosseto, nell'ambito del procedimento n. 866/2019 R.G. Dib. e n. 1029/2018 R.G.N.R. La Corte territoriale rilevava come le ragioni dedotte per la ricusazione fossero di natura procedurale e attinenti alle valutazioni del giudice in ordine alla trattazione del processo, come tali inidonee a integrare le cause di ricusazione. I ricorrenti venivano condannati al pagamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 369 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 44 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 44 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe condannato gli istanti al pagamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende senza adeguata motivazione, nonché lamentando espressioni offensive nei confronti della difesa contenute nell'ordinanza impugnata.6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda concussione indennizzo del difensore d'ufficio addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di Gudrun Rosenthal Hille e Detlev Jacob Ringhof constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
L'istanza di ricusazione era stata formulata in relazione a istanze e eccezioni difensive, inerenti alla nomina di un interprete, non disposta, alle eccezioni di nullità dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 369 cod. proc. pen
e dell'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 37 cod. proc. pen
A fronte di ciò i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen.
art. 44 cod. proc. pen
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 44 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROSENTHAL HILLE GUDRUN nato il 19/04/1940 RINGHOF DETLEV JACOB nato il 30/11/1948 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato REINHARD GEBHARD nell'interesse dei ricorrenti, con la quale illustrava ulteriormente i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 5 maggio 2022, dichiarava inammissibile de plano l'istanza di ricusazione che era stata proposta da Gudrun Rosenthal Hille e Detlev Jacob Ringhof nei confronti del dott. Marco Belisari, Giudice del Tribunale di Grosseto, nell'ambito del procedimento n. 866/2019 R.G. Dib. e n. 1029/2018 R.G.N.R. La Corte territoriale rilevava come le ragioni dedotte per la ricusazione fossero di natura procedurale e attinenti alle valutazioni del giudice in ordine alla trattazione del processo, come tali inidonee a integrare le cause di ricusazione. I ricorrenti venivano condannati al pagamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di Gudrun Rosenthal Hille e Detlev Jacob Ringhof constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. L'istanza di ricusazione era stata formulata in relazione a istanze e eccezioni difensive, inerenti alla nomina di un interprete, non disposta, alle eccezioni di nullità dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. e dell'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 cod. proc. pen., alla conseguente nullità degli accertamenti successivi effettuati dalla polizia giudiziaria, alla inutilizzabilità e illegittimità delle video riprese quale prova atipica, alla inammissibilità della costituzione di parte civile e della relativa lista testimoniale, oltre che al rigetto di ammissione di un esame testimoniale, richiesto dagli imputati, nonché, infine, alla istanza di pronuncia di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Dalle decisioni assunte dal Giudice, in relazione a tali istanze e eccezioni, gli imputati traevano il convincimento di un pregiudizio del Giudice, ritenendo avesse indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione. A fronte di ciò i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. da parte della Corte fiorentina, che dichiarando inammissibile l'istanza genetica, non avrebbe tenuto conto della condotta complessiva emergente dalle singole decisioni da parte del giudicante.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel decidere de plano l'istanza, non consentendo il contraddittorio.

5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 44 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe condannato gli istanti al pagamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende senza adeguata motivazione, nonché lamentando espressioni offensive nei confronti della difesa contenute nell'ordinanza impugnata.6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

7. I ricorrenti hanno depositato a mezzo del difensore memorie in replica, con le quali hanno confutato gli argomenti della Procura generale e hanno chiesto accogliersi i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo e il secondo motivo dei ricorsi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi. Quanto al secondo motivo, va richiamato il principio che è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. Nel caso in esame la richiesta di ricusazione, come emerge dal primo motivo, è collegata alle ordinanze di rigetto o di non accoglimento, assunte nel corso del giudizio: si tratta di ordinanze che ineriscono l'esercizio di funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, di natura istruttoria e di governo dell'udienza.

E bene, per tali casi consolidato è l'orientamento che ritiene inammissibile la richiesta di ricusazione in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione del dibattimento e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692 - 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576 - 01; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Neziri Bashkim, Rv. 227619 - 01). Per altro, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, pure richiamata dai ricorrenti come conseguenza 'globale' delle decisioni assunte, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, il che nel caso in esame non è (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01, in un caso assolutamente sovrapponibile, in quanto è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; anche Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769 - 01, per cui non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso un'eccezione di carattere processuale, purché non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato: nella specie, come nel caso ora in esame, il giudice aveva rigettato un'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.;

Sez. 1, n. 44387 del 16/11/2005, Bufi, Rv. 232893 - 01, ha ritenuto non costituire indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto dal difensore di parte civile, la riserva sulle questioni incidentali e sulle richieste istruttorie, la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferire alcun anticipato convincimento sui fatti di causa).

Ne consegue come la Corte di appello abbia correttamente operato, in linea con i predetti principi consolidati e pacifici, anche richiamati dalla Procura generale presso questa Corte nelle conclusioni, risultando assolutamente legittima la decisione de plano, data la manifesta infondatezza, correttamente rilevata dall'ordinanza impugnata, delle ragioni di ricusazione.

3. Quanto al terzo motivo anche è manifestamente infondato. Come la Procura generale ha evidenziato, in tema di ricusazione il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Citro, Rv. 228446 - 01), e allorchè sia accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza (Sez. 5, n. 21926 del 06/05/2010 Lucarelli, Rv. 247436 - 01).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha richiamato l'estraneità delle ragioni addotte rispetto a quelle consentite dallo strumento della ricusazione, osservando come la difesa tecnica sia ben a conoscenza dei limiti dell'istanza di ricusazione, senza alcun intento offensivo, cosicchè l'aver esorbitato dai predetti limiti giustifica l'applicazione della pena pecuniaria: si tratta di una motivazione che fornisce una non illogica argomentazione in ordine alle ragioni della determinazione sanzionatoria.Ne consegue la manifesta infondatezza anche di tale motivo.

4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della