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Sentenza — n. 10976/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 1 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, riconosceva a Maria Gannbina le circostanze attenuanti generiche, che dichiarava equivalenti alla ritenuta aggravante, e rideterminava nella misura indicata in dispositivo la pena inflitta alla medesima per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con altre persone, separatamente giudicate, dell'energia elettrica utilizzata nel proprio appartamento. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte affermava, per quanto riguardava la censura riproposta nel ricorso, che la circostanza aggravante della violenza sulle cose era certamente configurabile posto che la prevenuta era intervenuta sull'apparato di misurazione dei consumi inserendo un corpo estraneo nell' "intercapedine della bobina di sgancio", così da impedire la contabilizzazione degli stessi consumi (e comunque, aggiungeva la Corte di merito, sussisteva in fatto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. trattandosi di sottrazione di cose destinate a pubblico servizio o utilità).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha inviato conclusioni scritte con le quali chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ritenendo sussistere l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio disturbo elettromagnetico abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBINA MARIA nato a MARSALA il 29/07/1971 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, riconosceva a Maria Gannbina le circostanze attenuanti generiche, che dichiarava equivalenti alla ritenuta aggravante, e rideterminava nella misura indicata in dispositivo la pena inflitta alla medesima per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con altre persone, separatamente giudicate, dell'energia elettrica utilizzata nel proprio appartamento. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte affermava, per quanto riguardava la censura riproposta nel ricorso, che la circostanza aggravante della violenza sulle cose era certamente configurabile posto che la prevenuta era intervenuta sull'apparato di misurazione dei consumi inserendo un corpo estraneo nell' "intercapedine della bobina di sgancio", così da impedire la contabilizzazione degli stessi consumi (e comunque, aggiungeva la Corte di merito, sussisteva in fatto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. trattandosi di sottrazione di cose destinate a pubblico servizio o utilità).

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 625, n. 2, cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. Solo genericamente la Corte distrettuale aveva affermato che sussisteva l'aggravante in questione pure essendovi stata solo una manipolazione e non una modificazione dello stato delle cose. Si era poi aggiunto che comunque il fatto sarebbe stato aggravato dall'art. 625 n. 7 cod. pen. ma questa ipotesi non era stata mai espressamente contestata.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha inviato conclusioni scritte con le quali chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ritenendo sussistere l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento.

4. Il difensore della ricorrente inviava due memorie di identico contenuto chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i Il ricorso proposto nell'interesse della prevenuta è manifestamente infondato.

1. Si è certo affermato che, in tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108).

Si è, però, accertato, nella odierna fattispecie, ad opera degli addetti ai controlli della regolare misurazione dei consumi di energia elettrica, che, nel contatore dell'immobile dell'imputata, vi era stata una "manomissione consistita nell'introdurre una fascetta di colore nero nell'intercapedine della leva dell'interruttore dal lato della bobina di sgancio così impedendone l'alimentazione e la misura dei consumi". In altri termini, la prevenuta non si era limitata a porre un congegno all'esterno del misuratore senza modificarne la funzionalità (come nel caso giudicato nella citata sentenza) ma si era introdotto nel medesimo una fascetta, così forzandone la sigillatura, destinata ad alterare la contabilizzazione del consumo.

Si era pertanto realizzata una "manomissione" e non una mera "manipolazione", tale, pertanto, da configurare l'aggravante contestata della violenza sulle cose. Priva di concreto rilievo è poi la censura relativa alla ultronea motivazione della Corte d'appello circa la configurabilità di un'aggravante mai contestata o ritenuta in prime cure e, quindi, non addebitabile all'imputata.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm