Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits of trial court's factual findings on assault case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance acquittal for assault against Sturaro Danni, citing insufficient reasoning and failure to evaluate medical evidence. The defense argued the trial court's motivation was too brief and ignored the victim's testimony. The court rejected the appeal as inadmissible because the grievances merely sought a review of the merits rather than demonstrating a specific legal violation or logical flaw in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged defects in reasoning or non-compliance with procedural rules is inadmissible if it merely seeks a review of the merits of the facts without pointing to a specific violation of law or a logical defect in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: STURARO DANNI nato a ROVIGO il 23/03/1952 avverso la sentenza del 07/06/2021 del GIUDICE DI PACE di APPELLO di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2021 dal Giudice di pace di Pavia, che ha assolto Sturaro Danni dal reato di lesione personale, che gli era stato contestato per avere colpito con un pugno al volto Giancane Mario.
2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe reso una motivazione eccessivamente sintetica, limitandosi a ritenere non lineare la deposizione della persona offesa, senza dare conto dei criteri adottati nella valutazione delle prove e senza valutare adeguatamente la documentazione medica.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso.
4. La difesa ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace (cfr.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Del tutto inconferente è il riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Va rilevato, in ogni caso, che il Giudice di pace ha reso una motivazione esauriente ed esente da vizi logici, rappresentando che la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa era smentita dal filmato acquisito, che riprendeva l'intero episodio e dal quale non emergeva che l'imputato avesse colpito con un pugno la persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricor