Sentenza — n. 10653/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA nel procedimento a carico di: VATICINO LUISA ANCHE PCN nato a POMPEI il 03/10/1964 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 febbraio 2022 il Tribunale di Torre Annunziata:
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, dal momento che, alla stregua dei dati processuali sopra ricordati, verificati, in relazione alla natura processuale delta questione sollevata, attraverso l'accesso agli atti, in effetti l'appello non era tardivo.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA nel procedimento a carico di: VATICINO LUISA ANCHE PCN nato a POMPEI il 03/10/1964 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 febbraio 2022 il Tribunale di Torre Annunziata:
a) ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto nell'interesse di Luisa Vaticinio avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannata in relazione al reato di lesioni commesso in danno di Anna Picardi;
b) in riforma della medesima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Anna Picardi, in relazione al delitto di lesioni ascrittole, per intervenuta prescrizione.
2. Nell'interesse della Vaticinio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge processuale per non avere il Tribunale considerato che l'appello, depositato il 7 settembre 2016, era tempestivo in quanto, al netto della sospensione per il periodo feriale, era stato presentato entro trenta giorni dal giorno 8 giugno (recte: luglio) 2016, una volta scaduto il termine di quindici giorni previsto per il deposito della sentenza del giudice di primo grado del 23 giugno 2016.
3. Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione con il quale svolge censure di identico contenuto.
4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, dal momento che, alla stregua dei dati processuali sopra ricordati, verificati, in relazione alla natura processuale delta questione sollevata, attraverso l'accesso agli atti, in effetti l'appello non era tardivo.
Ciò posto, deve prendersi atto che, alla stregua degli stessi dati valorizzati nella sentenza impugnata in relazione alla posizione della coimputata, il termine di prescrizione, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per tre anni, dieci mesi e quattordici giorni, era spirato il 21 gennaio 2022. In difetto dell'evidenza dei presupposti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz