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Sentenza — n. 10285/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26.04.2021 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa in data 11.06.2020 dal Tribunale di Marsala, con la quale Pugliese Vito era stato ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p. in danno di Sciacca Fabio di un anello in oro in concorso con Capizzo Desiree (capo A) e di furto di un anello in oro e brillanti in danno di Arbola Giovanna (capo B), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 5 cod. pen., riducendo la pena ad anni uno, mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 250 di multa.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: i) del d.lgs. n. 150 del 2.022, in merito alla procedibilità a querela del delitto di furto aggravato, oggi procedibile di ufficio, avrebbe avuto, dunque, una immediata incidenza nella fattispecie in esame, se non fosse stato disposto il rinvio dell'entrata in vigore della riforma, essendo stato contestato al capo A) il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen.. 1.1. Le deduzioni della difesa del ricorrente- che paiono sottendere alla conclusione, non esplicitata, di una "sospensione" del presente procedimento, in attesa delle pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022, relativa al differimento dell'entrata in vigore della rifornnarnon sono in alcun modo rilevanti e decisive nella fattispecie.

Parole chiave

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indagine per furto favoreggiamento infrazione privilegiata testimonianza della vittima partecipazione al reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
230529, efficacemente ha ril,.,Day che l'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE VITO nato a CASTELVETRANO il 06/03/1993 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato FRANCO LO SCIUTO, in via preliminare, rileva la mancanza in atti della denuncia-querela della parte offesa e a sostegno della tesi difensiva deposita Ordinanza del Tribunale di Siena del 11/11/2022 e verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri di Salemi; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.04.2021 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa in data 11.06.2020 dal Tribunale di Marsala, con la quale Pugliese Vito era stato ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p. in danno di Sciacca Fabio di un anello in oro in concorso con Capizzo Desiree (capo A) e di furto di un anello in oro e brillanti in danno di Arbola Giovanna (capo B), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 5 cod. pen., riducendo la pena ad anni uno, mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 250 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. Franco Lo Sciuto, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione per travisamento di prova e omessa valutazione di prova decisiva, quanto al reato di cui al capo A); la Corte territoriale, invero, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, attribuendogli un fatto difforme rispetto a quanto emergente dalle dichiarazioni della persona offesa - la quale ripetutamente dava contezza del fatto che il ricorrente fosse restato assolutamente inerte, mentre la Capizzo si impossessava della refurtiva, dovendosi dunque all'evidenza affermare l'assenza di qualsivoglia contributo materiale del ricorrente alla consumazione della fattispecie criminosa - e dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che anch'esse consentivano di escludere qualsiasi forma di attiva collaborazione da parte del ricorrente alla perpetrazione della fattispecie criminosa; la sentenza impugnata ha, dunque, mancato di tenere in adeguata considerazione i detti elementi probatori, atti a disarticolare il ragionamento decisorio della Corte territoriale e anzi deponenti in senso assolutamente contrario; nella sentenza impugnata è, poi, ravvisabile il travisamento della prova, nella parte in cui ha ritenuto integrata la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., nonostante lo Sciacca abbia ripetutamente riferito di essere stato distratto, nel momento in cui la condotta furtiva era posta in essere, perché intento ad utilizzare la calcolatrice, dovendosi pertanto ritenere tale comportamento, contrariamente a quanto affermato in sentenza dalla Corte territoriale., non artatamente cagionato dal PuOese o dalla Capizzo, ma autonomamente imputabile allo Sciacca stesso, non potendosi all'evidenza attribuire agli imputati alcun comportamento caratterizzato da particolare astuzia o abilità esecutiva, idonea ad attenuare o eludere la sorveglianza della persona offesa sul bene sottratto - ponendosi una differente applicazione dei principi di diritto vigenti in materia in aperta contraddizione con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto occasione di precisare che, perché possa ritenersi integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., non è invero sufficiente che il soggetto agente si limiti ad approfittare di situazioni di disattenzione del detentore della cosa dallo stesso non provocate; 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto al reato di cui al capo B), per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale del ricorrente, non perché esistente prova certa in tal senso, ma meramente a ragione del fatto che il Pugliese, avvalendosi di una propria facoltà, mancava di rilasciare dichiarazioni a propria discolpa sul fatto oggetto di contestazione - non potendosi invero ritenere tale condotta processuale atta a confermare la attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa; invero, la sentenza impugnata ha operato una sostanziale inversione dell'onere probatorio nel ritenere il ricorrente penalmente responsabile in forza di dichiarazioni della persona offesa ritenute esenti da ogni vizio soltanto perché da egli non espressamente smentite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Va preliminarmente evidenziato che la difesa del ricorrente, all'odierna pubblica udienza, in sede di discussione orale - richiesta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla I. 176/2020, e dell'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 - ha dedotto la mancanza di querela, poiché come si ricava dal verbale di s.i.t. rese dalla p.o., Sciacca Fabio, innanzi ai C.C. di Salemi risulta evidente la mancanza di volontà dello stesso di sporgere querela. In proposito, ha dedotto altresì la difesa, che l'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, che ha introdotto l'art. 99-bis, relativo allo slittamento dell'entrata in vigore al 30.12.2022 del d.lgs. n. 150 del 2022 -cd. riforma Cartabia- risulta oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena in data 11.11.2022. Il regime di maggior favore di cui .all'art. 2 lett.

i) del d.lgs. n. 150 del 2.022, in merito alla procedibilità a querela del delitto di furto aggravato, oggi procedibile di ufficio, avrebbe avuto, dunque, una immediata incidenza nella fattispecie in esame, se non fosse stato disposto il rinvio dell'entrata in vigore della riforma, essendo stato contestato al capo A) il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen.. 1.1. Le deduzioni della difesa del ricorrente- che paiono sottendere alla conclusione, non esplicitata, di una "sospensione" del presente procedimento, in attesa delle pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022, relativa al differimento dell'entrata in vigore della rifornnarnon sono in alcun modo rilevanti e decisive nella fattispecie.

Ed invero, il ricorso in esame presenta indubbi aspetti di inammissibilità per manifesta infondatezza, sicchè, anche nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'incostituzionalità della norma che ha determinato lo slittamento della riforma Cartabia, in ogni caso; tale pronuncia non esplicherebbe effetti nel caso in esame, essendo il ricorso proposto dal Pugliese, per le ragioni che si diranno, manifestamente infondato. 1.2. Sul punto giova richiamare il principio già affermato dalle Sez. Un. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude ulteriori attività di verifica quanto all'esercizio del diritto di querela.

In motivazione la sentenza in questione ha rilevato come già la sentenza Ricci, ponendosi nel solco di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529, efficacemente ha ril,.,Day che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). In definitiva, è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. Inoltre, è anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela, possa essere ritenuta idonea aa operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso.

Anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità.

Tali principi che ben si attagliano anche alla situazione che verrà a determinarsi con l'entrata in vigore della riforma Cartabia e la procedibilità a querela di taluni reati, oggi procedibili di ufficio, preclude dunque nel caso di ricorso inammissibile di aprire la fase di verifica della ricorrenza o meno della querela.

2. Generico e, comunque, manifestamente infondato, si presenta il primo motivo di ricorso relativo alla responsabilità concorsuale dell'imputato per il delitto di cui al capo A). Invero, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto la sua compartecipazione all'attività di sottrazione dell'anello a Sciacca Fabio, posta in essere materialmente da Capizzo Desiree. Invero, le sentenze di merito hanno messo in risalto come la responsabilità concorsuale dell'imputato derivi dalle dichiarazioni della persona offesa e dai fotogrammi estrapolati dalla videosorveglianza interna alla gioielleria dello stesso S» -cca, dai quali si ricava che il Pugliese e la Capizzo si erano presentati nella gioielleria insieme.

La p.o. evidenziava che i due chiedevano informazioni sugli anelli esposti e sul loro prezzo, in modo palesemente strumentale, perché alla fine non acquistavano alcunché, determinando tuttavia il suo impegno con la calcolatrice per determinare esattamente i prezzi richiesti, in tal modo perdendo di vista il bancone e quanto vi era esposto nonché consentendo alla Capizzi il repentino gesto furtivo come emergente dal fotogramma. Il furto pertanto è stato possibile grazie ad un'azione coordinata di entrambi gli imputati incluso il Pugliese la cui compartecipazione all'azione delittuosa risulta secondo i giudici di merito ulteriormente suffragata dall'essersi l'imputato affrettato a presentarsi insieme alla Capizzo presso un esercizio compro oro esibendo il proprio documento d'identità personale per negoziare l'anello. 2.1.Quanto poi a.''aggravante della destrezza, la parte offesa ha riferito di essersi impegnato con la calcolatrice per indicare il prezzo dei monili in oro usualmente fissato in relazione al peso del metallo prezioso e quindi suscettibile di modifiche aggiustamenti temporali, perché entrambi gli imputati, tanto il Pugliese che la Capizzo gli avevano rivolto varie richieste dei gioielli in esposizione tal che nel frangente la sua momentanea distrazione visiva rispetto all'anello lungi dal costituire un fatto casuale autonomamente imputabile allo Sciacca veniva invece artatamente cagionato dagli imputati con il reciproco coordinamento tattico.

In tale contesto nessun travisamento risulta aver compiuto la Corte territoriale nella ricostruzione dei fatti e nella riferibilità all'imputato della responsabilità concorsuale nel furto in danno dello Sciacca aggravato dalla destrezza. In proposito la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo ( Sez.

U, n. 34090 del 27.04.2017, Rv. 270088). La pronuncia delle Sezioni unite, richiamata, depone invero in senso contrario a quanto affermato dalla difesa in ricorso. Nel caso di specie, difatti, la persona offesa, pur affermando che nel preciso istante in cui avveniva l'impossessamento era impegnata nell'uso della calcolatrice, tuttavia era immediatamente prima distratta dalla condotta posta in essere dal ricorrente, che poneva domande, al preciso fine di spostarne l'attenzione e permettere alla propria complice di impossessarsi del bene poi effettivamente sottratto, determinando così la distrazione della p.o. e dunque l'aggravante in questione.

3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito al capo B). Ed invero, al di là del fatto che pare che la censura in questione non risulta - dalla sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza - aver costituito oggetto di appello ed è perciò inammissibile in questa sede, in ogni caso non si rileva dalla lettura delle sentenze di merito da leggersi congiuntamente costituendo un unicum inscindibile che la respons ilità dell'imputato sia stata ricavata dal suo comportamento, bensì dalle dichiarazioni della p.o.

Giovanna Arbola, che indicava nel Pugliese l'autore del furto di un anello d'oro nella sua gioielleria, in uno alle attività investigative svolte dal nn.11o dei C.C. Marco Mastronardo (cfr. pg . 3 e ss. della sentenza di primo grado e pg. 1 della sentenza impugnata ) D'altra parte, in tema di libero convincimento al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può considerare, in concorso con altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 6, sent. n. 28008 del 19/06/2019, Rv. 276381).

Ali ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricor