Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney covering the specific rescission request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney lacked a special power of attorney explicitly covering the rescission of the final judgment. Although the lawyer held a general mandate for the appeal, the court found no specific authorization for the rescission remedy within the document. Consequently, the appeal was rejected for lack of subject qualification under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: A special power of attorney is strictly required for filing a cassation appeal regarding rescission of a final judgment, and a general mandate covering only the appeal is insufficient to confer standing for the rescission remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSO ALESSANDRO nato a TERMOLI il 14/07/1988 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi I.inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Alessandro Francioso viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 - 9 maggio 2022 con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza della medesima Corte d'appello del 1° giugno 2021. Il ricorrente denuncia error in iudicando con riguardo all'individuazione del dies a quo per la proposizione del rimedio.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 - 01).
Si è coerentemente concluso nel senso che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda Rv. 280534 - 01). Nel caso di specie, al ricorso per la rescissione del giudicato indirizzato alla Corte d'appello di L'Aquila segue l'atto di "nomina e procura speciale", che è formulato nei termini seguenti: [...] nomina, costituisce e delega, quale suo difensore e procuratore negli incardinandi procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali competenti ratione materiae e ratione territorii, l'avv.
Andrea Petito del Foro di Foggia, con Studio in Manfredonia (FG) alla Via Antico Ospedale Orsini n. 47, conferendoGli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi comprese quelle di promuovere incidente di esecuzione e/o giudizio rescissorio e/o qualsiasi altro rimedio esperibile per mancata partecipazione dell'imputato al processo per mancata conoscenza dello stesso e assenza del suo difensore fiduciario nominato in casi in cui ne era obbligatoria la presenza", Il carattere speciale della procura impone la necessità di individuare in termini puntuali l'oggetto della stessa, laddove, nel caso di specie, non si coglie alcun riferimento al ricorso per cassazione.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell