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Sentenza — n. 9975/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9975/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Essalhi Saad per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., commesso il 2 agosto 2021 e consistito nell'aver tentato di impossessarsi di una collana d'oro, del valore di circa 1.000 euro, strappandola di dosso alla persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 61 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: - determinazione della pena (non applicando nella massima estensione le riduzioni per il tentativo e per le circostanze attenuanti generic:he); - diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; quest'ultimo motivo viene sostenuto anche dalla memoria depositata con allegata sentenza n. 1045 in data 9 settembre 2022, cori cui il Tribunale di Savona ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 14 agosto 2021.

Parole chiave

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tentato furto abbandono del procedimento per truffa revoca del gratuito patrocinio attenuazione della pena confisca di valori patrimoniali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
1045 in data 9 settembre 2022, cori cui il Tribunale di Savona ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 14 agosto 2021.
art. 61 cod. proc. pen
L'intervenuta assoluzione dell'imputato dal furto avvenuto a distanza di dodici giorni (documentata in sede di memoria ex art. 61 cod. proc. pen.) lascia intatta la prima delle due rationes decidedi che basta, da sola, a sorreggere la decisione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESSALHI SAAD nato a GENOVA il 26/07/2000 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA sentita relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosi ni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Alessandro Sola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Essalhi Saad per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., commesso il 2 agosto 2021 e consistito nell'aver tentato di impossessarsi di una collana d'oro, del valore di circa 1.000 euro, strappandola di dosso alla persona offesa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: - determinazione della pena (non applicando nella massima estensione le riduzioni per il tentativo e per le circostanze attenuanti generic:he); - diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; quest'ultimo motivo viene sostenuto anche dalla memoria depositata con allegata sentenza n. 1045 in data 9 settembre 2022, cori cui il Tribunale di Savona ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 14 agosto 2021.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. I due motivi proposti coincidono con quelli presentati in sede di gravame e risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 5.1. Essi, peraltro, riguardano punti della decisione (entità della pena e benefici) rispetto ai quali il giudice di merito gode di ampia discrezionalità, sicché è sufficiente che la motivazione dia conto dei criteri utilizzati, senza necessità di esaminare tutti gli elementi in rilievo. Nella specie la Corte di appello ha fornito una spiegazione congrua delle ragioni della decisione sia quanto alla determinazione della pena (gravità del fatto alla luce delle modalità concrete e dell'avanzato stadio del tentativo) sia quanto alla insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici. 5.2.

In particolare circa quest'ultimo punto il rigetto dell'istanza si è fondato su due autonome ragioni: assenza di fonti lecite di sostentamento e commissione di fatto analogo dopo appena dodici giorni dall'arresto in flagranza per questa causa. L'intervenuta assoluzione dell'imputato dal furto avvenuto a distanza di dodici giorni (documentata in sede di memoria ex art. 61 cod. proc. pen.) lascia intatta la prima delle due rationes decidedi che basta, da sola, a sorreggere la decisione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle