Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9650/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court corrects a clerical error in a judgment regarding the singular vs plural form of the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that erroneously used the plural term 'recorrenti' instead of the singular 'ricorrente'. The procedural outcome was the issuance of an ordinance to amend the text, noting the error was material but non-determinative. The court ruled that since the original decision concerned only one defendant, the singular form was legally required, and the correction does not alter the essential nature of the act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 cod. proc. pen.; The Court of Cassation may order the correction of non-determinative material errors in judgments when the error is evident and does not modify the essential content of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical mistake amendment singular versus plural non-determinative nullity Cassation procedure judicial ordinance defendant identification modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDE GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/01/1956 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore rilevato che, con sentenza n. sez. 2995/2022, resa nel procedimento n.11767/2022 a carico di Giuseppe Fede, all'esito della udienza del 03 novembre 2022, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; che, tuttavia, nel dispositivo letto alla udienza del 03/11/2022, risulta erroneamente riportato, l'espressione: " condanna i ricorrenti" invece di quella corretta: " condanna il ricorrente"; che il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, alla correzione del predetto dell'errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte era stata pronunciata nei solo confronti di un solo imputato, il ricorrente, appunto; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale del dispositivo di udienza;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 3 novembre 2022, in relazione al procedimento 11767/2022 r.g., nel senso che, ove e' scritto "i ricorrenti" deve intendersi "il ricorrente". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma,05 dicembre 2022 il Cons