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Sentenza — n. 9640/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; voluntary complaint remission extinguishes crime despite victim's absence from hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision to dismiss proceedings due to the victim's absence from a specific hearing. Although the victim did not appear at the evidentiary hearing, she had previously appeared at a conciliation attempt and was not explicitly notified that her absence would constitute a remission of the complaint. The court ruled that the crime was extinguished by the voluntary remission of the complaint, which was established by the defendant's acceptance of the remission, rather than by the victim's non-appearance.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; The crime is extinguished by the voluntary remission of the complaint when the accused accepts it, regardless of the victim's subsequent absence from a hearing, provided the victim was not explicitly warned that such absence would be deemed an expression of remission.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure remission of complaint extinguishment of crime victim's absence voluntary remission procedural notification acquittal restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
art. 152 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Pastore
Conseguentemente, nonostante il ricorso risulti fondato non avendo il Giudice di pace fatto corretta applicazione dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv.
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Testo completo

a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli nel procedimento nei confronti di: Cuevas Florian Victoria, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana), il 10/1/1981; avverso la sentenza del 19/1/2022 del Giudice di Pace di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Paola Ranghino, che ha chiesto non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Vercelli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cuevas Florian Victoria per il reato di lesioni volontarie, ritenuto estinto per intervenuta remissione della querela dalla persona offesa in ragione della sua mancata comparizione all'udienza dibattimentale fissata per la sua audizione.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli deducendo erronea applicazione della legge penale. In tal senso il pubblico ministero ricorrente lamenta che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto tacitamente rimessa la querela a seguito della mancata comparizione della persona offesa, posto che la stessa era invece comparsa alla precedente udienza fissata per esperire il tentativo di conciliazione, il quale aveva avuto esito negativo, e non aveva ricevuto alcun avviso che non ricomparendo a quella cui era stato disposto il rinvio per procedere al suo esame la sua assenza sarebbe stata ritenuta espressiva della volontà di rimettere la querela, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve darsi atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso il verbale del 8 luglio 2022 ad oggetto la remissione della querela da parte di Conversano Rosa e la contestuale accettazione da parte dell'imputato a mezzo di procuratore speciale.

2. Conseguentemente, nonostante il ricorso risulti fondato non avendo il Giudice di pace fatto corretta applicazione dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - non risultando dal relativo verbale in particolare che all'atto della diffida della persona offesa a comparire all'udienza di rinvio la stessa sia stata in qualche modo avvisata delle eventuali conseguenze della mancata comparizione - il reato per cui si procede deve ritenersi comunque estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. e la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. pone le spese del procedimento a carico del querelat