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Sentenza — n. 9638/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MONTALBANO MAURIZIO nato a PALERMO il 01/04/1964 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria scritta depositata, nell'interesse del ricorrente, dall'avvocato Salvatore SPEDALE, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 522 cod. proc. pen, art. 517 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Spedale, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante concernente il fatto commesso su cose destinate a un pubblico servizio, e violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.. Premesso che il Pubblico Ministero ha contestato soltanto nel dibattimento la predetta circostanza che, invece, era emersa già durante la fase delle indagini, la Difesa si duole che la tardiva contestazione abbia precluso all'imputato scelte processuali dirette a definizioni alternative del procedimento a suo carico.

Parole chiave

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diritti della difesa difesa penale danneggiamento d'impianti elettrici diritti della vittima permesso di promuovere un procedimento penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 522 cod. proc. pen
pen., in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante concernente il fatto commesso su cose destinate a un pubblico servizio, e violazione dell'art. 522 cod. proc. pen..
art. 517 cod. proc. pen
ha proceduto, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione supplementare della circostanza aggravante.
art. 444 cod. proc. pen
2.Con diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma proprio nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MONTALBANO MAURIZIO nato a PALERMO il 01/04/1964 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria scritta depositata, nell'interesse del ricorrente, dall'avvocato Salvatore SPEDALE, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, resa in data 20 ottobre 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato Maurizio Montalbano colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Spedale, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante concernente il fatto commesso su cose destinate a un pubblico servizio, e violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.. Premesso che il Pubblico Ministero ha contestato soltanto nel dibattimento la predetta circostanza che, invece, era emersa già durante la fase delle indagini, la Difesa si duole che la tardiva contestazione abbia precluso all'imputato scelte processuali dirette a definizioni alternative del procedimento a suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.La doglianza difensiva è manifestamente infondata, dal momento che, nel caso di specie, il giudizio è iniziato con citazione diretta, e, nel dibattimento, il P.M. ha proceduto, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione supplementare della circostanza aggravante. 2.Con diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma proprio nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ( sentenza n.184 del 2014), il giudizio abbreviato ( sentenza n. 333 del 2009),, l'oblazione ( sentenza n. 530 del 1995), quando la nuova contestazione riguardava un fatto che già risultava dagli atti di indagini al momento dell'esercizio dell'azione penale. 3.D'altro canto, il Giudice delle leggi ha recentemente dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione ( sent.

Corte cost. n. 230/2022). Discende dai richiamati principi che non è ravvisabile alcuna effettiva lesione delle prerogative difensive. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05