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Sentenza — n. 9634/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft defense, ruling night time alone suffices for vulnerability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to prove victim vulnerability beyond the mere commission of the crime at night. The defendant argued the appellate court ignored specific elements of the victim's vulnerability, yet the court affirmed that committing a theft at night in a deserted location inherently satisfies the aggravating circumstance of 'minorated defense' under Article 61 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The commission of a crime at night, combined with a deserted location, is sufficient to integrate the aggravating circumstance of minorated defense without requiring additional specific evidence of the victim's vulnerability, provided the defense was concretely obstructed.

Parole chiave

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aggravated theft minorated defense night time commission victim vulnerability inadmissible appeal deserted location procedural costs furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Secondo la linea interpretativa accreditata dalle Sezioni Unite, perché possa ritenersi integrata la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
(Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Ud.

Giurisprudenza citata

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Cardellini, Rv. 282095
08/11/2021), Cardellini, Rv. 282095).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MICUCCI GIORDANO nato a GABICCE MARE il 23/04/1962 avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Massimo PISTELLI che si riporta al motivo di ricorso e insiste per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 10 luglio 2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato Giordano Micucci colpevole di furto pluri- aggravato, in concorso, commesso introducendosi, in tempo di notte, e dopo avere forzato la porta di ingresso, all'interno di un esercizio commerciale, dove si appropriava della somma in danaro pari a circa 100 euro prelevandola dal registratore di cassa, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ( art. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.) e alla recidiva specifica infraquinquennale contestate.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimo Pistelli, il quale svolge un unico motivo con il quale denuncia vizi della motivazione, illogica e contraddittoria, in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della c.d- minorata difesa ( art. 61 n. 5 cod. pen. ), sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe individuato, al di là della mera commissione del fatto in orario notturno, ulteriori elementi sintomatici della obiettiva situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, della quale l'agente avrebbe approfittato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.La doglianza formulata dal ricorrente denuncia genericamente vizi argomentativi della sentenza impugnata, perché omette di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, con argomenti allineati all'orientamento recentemente consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite 'Cardellini', che hanno affermato il principio per cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta " minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021), Cardellini, Rv. 282095).

2. Secondo la linea interpretativa accreditata dalle Sezioni Unite, perché possa ritenersi integrata la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.

2. A tali coordinate si è attenuta la sentenza impugnata, che, dopo avere sottolineato l'assenza di specifici rilievi idonei a confutare il convincimento del primo giudice, ha, altresì, evidenziato, come, in concreto, il fatto delittuoso sia rimasto agevolato dall'ora notturna dal momento che gli autori del furto approfittarono della circostanza che la località dove esso avvenne fosse pressocchè deserta di notte. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05