Italian court dismisses appeal as inadmissible for being a mere factual criticism without legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andrei Lungu's appeal against the Perugia Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. Lungu argued for a lighter sentence based on his role as an organizer and the devaluation of his confession, while the prosecution opposed the appeal. The court rejected these claims as mere factual criticisms lacking legal foundation and insufficiently supported by specific procedural evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they constitute mere factual criticisms or requests for an arbitrary re-evaluation of the appellate court's reasoning without legal merit or specific procedural substantiation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: Motivazione sentolificata SENTENZA sul ricorso proposto da: Lungu Andrei, nato in Moldavia, il 7/12/1990; avverso la sentenza del 16/6/2020 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato il difensore avv. Massimiliano D'Angeli, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di Lungu Andrei per il reato di furto pluriaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce inosservanza della legge penale e vizi della motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. In proposito lamenta la disparità di trattamento rispetto alla pena applicata ai coimputati giudicati separatamente, nonostante sia stato uno di questi ultimi l'ideatore ed organizzatore del furto e non il Lungu, nonché l'apodittica svalutazione della confessione resa già all'udienza di convalida dell'arresto e l'omessa considerazione del suo contributo collaborativo. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla conferma del giudizio di mera equivalenza tra le contestate aggravanti e le pur riconosciute attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambi i motivi, fondati sulla valorizzazione delle medesime circostanze, propongono infatti mere censure di fatto, tese a sollecitare questa Corte ad una indebita rivalutazione del merito della decisione del giudice dell'appello, il quale ha motivato ampiamente e logicamente le proprie scelte sanzionatorie. Le doglianze del ricorrente si rivelano poi generiche nella misura in cui nemmeno si confrontano compiutamente con le argomentazioni articolate in sentenza, posto che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come alcuna sperequazione nella commisurazione della pena possa prospettarsi in riferimento alla posizione di imputati che abbiano scelto riti alternativi diversi ed ha evidenziato le ragioni della svalutazione delle ammissioni effettuate dal Lungu. Il ricorrente inoltre evoca, a sostegno delle proprie doglianze, in maniera solo assertiva alcune circostanze, senza indicare con la necessaria specificità le risultanze processuali, eventualmente trascurate dai giudici di merito, che le proverebbero.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.