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Sentenza — n. 9631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on attempted theft in abandoned home, ruling abandonment irrelevant to 'private dwelling' status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeal filed by De Angelis against a second-instance conviction for attempted theft in a private dwelling. The defendant argued the property was abandoned due to the 2009 L'Aquila earthquake and should not qualify as a 'private dwelling' under Article 624-bis of the Penal Code. The court held that external factors preventing current use do not negate the status of a private dwelling if the owner maintains the property and furniture, thereby upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The abandonment of a dwelling due to external events does not preclude its classification as a private dwelling for criminal liability purposes if the owner retains the property and furniture.

Parole chiave

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attempted theft private dwelling abandoned property legal status earthquake impact criminal law non-punishment cause rejection mitigating circumstance denial reati contro il patrimonio beni mobili restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.
In tal senso il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. anziché dell'art.
Art. 62 n. 4 c.p.
In tal senso il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevando come il giudice del merito abbia sostanzialmente omesso di considerare le concrete circostanze del fatto.
art. 624-bis c.p
In tal senso il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p.
art. 131-bis c.p
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevando come il giudice del merito abbia sostanzialmente omesso di considerare le concrete circostanze del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 27678 del 23/06/2022
624-bis c.p., non è consentito attribuire rilievo alla mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il furto (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 1782 del 18/12/2018
In tal senso si è in particolare sottolineato che integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1782 del 18/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: De Angelis Michele, nato a Roma, il 9/7/1990; avverso la sentenza del 22/7/2020 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Pasquale Matta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di De Angelis Michele per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. anziché dell'art. 624 dello stesso codice, rilevando come la stessa sentenza abbia rilevato che il furto - consistito nella sottrazione di alcuni arredi - è stato perpetrato all'interno di un immobile dichiarato inagibile a seguito del noto evento sismico che ha colpito L'Aquila e che dunque non era abitato, nemmeno saltuariamente, bensì abbandonato da ben sette anni.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione esclusivamente sul valore intrinseco della res e non valutando l'effettività dell'effettivo pregiudizio economico sofferto dalla persona offesa. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rilevando come il giudice del merito abbia sostanzialmente omesso di considerare le concrete circostanze del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per certi versi inammissibile, dovendo pertanto essere rigettato.

2. In particolare è infondato il primo motivo. L'insegnamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione - è nel senso per cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis c.p., non è consentito attribuire rilievo alla mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il furto (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421). In tal senso si è in particolare sottolineato che integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073).

E' dunque irrilevante che fattori esterni indipendenti dalla volontà del titolare dell'immobile impediscano nell'attualità la sua utilizzazione, mentre la costante presenza, nel caso di specie, al suo interno degli arredi è stata correttamente interpretata dai giudici del merito come il sintomo dell'intenzione del proprietario di conservare uno stabile rapporto con il bene nell'attesa - o anche solo nella speranza - di poterlo nuovamente abitare.

3. Generiche e manifestamente infondate sono invece le censure proposte con i residui motivi. La sentenza impugnata ha infatti ancorato l'esclusione della causa di non punibilità e dell'attenuante invocate dall'imputato alla valutazione dell'entità del danno potenzialmente arrecato alla persona offesa (posto che l'oggetto del tentativo di furto era costituito dall'intero arredo di una cucina), alla luce del ragionevole valore dei beni di cui il De Angelis ed i suoi complici hanno tentato di impossessarsi. Con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, preferendo invece porre l'accento in entrambi i motivi in esame sul fatto che l'immobile in cui si trova l'appartamento della persona offesa era stato oggetto in passato di altre incursioni predatorie e fosse agevolmente accessibile, circostanze del tutto inconferenti e comunque prive di correlazione con l'argomentazione che doveva essere confutata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp