Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9625/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming fingerprint evidence was unreliable due to lack of expert analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that generic challenges to fingerprint reliability cannot be raised on appeal without specific factual grounds. The appellant argued the lower court failed to order an expert analysis regarding fingerprint credibility despite an alibi defense. The court rejected this, stating that fingerprint evidence is inherently sufficient and generic criticisms of the number of officers involved lack legal merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.; In criminal proceedings, generic challenges to the reliability of fingerprint comparisons or the denial of expert testimony are inadmissible on appeal unless specific factual defects are substantiated.

Parole chiave

Generato dall'IA
fingerprint evidence criminal appeal inadmissible grounds expert testimony alibi defense procedural defect Cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Fabrizio Cardinali, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022
Con orientamento consolidato (da ultimo Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv.
Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PJETRI KRISTJAN, nato in Albania il 10/11/1994 avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte d'appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata del 9 settembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco del 2 settembre 2019, con la quale Kristjan Pietri è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624-bis, 625, n. 2 cod. pen.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma del difensore, Avv. Fabrizio Cardinali, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., e con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta alle questioni proposte con l'appello sul punto dell'attendibilità dei rilievi dattiloscopici, senza disporre accertamento peritale, anche in presenza della prova d'alibi acquisita. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.

Con orientamento consolidato (da ultimo Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795, ma vedasi, tra le altre, Rv. 279173, N. 45751 del 2016 Rv. 268165, N. 34022 del 2006 Rv. 234884), questa Corte ha affermato come, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo. Ne consegue che le deduzioni difensive svolte con l'appello, e relative all'inattendibilità degli accertamenti svolti, si rivelano generiche, non indicando quale specifico elemento abbia reso, in concreto, inaffidabile la comparazione con le impronte dell'imputato. 3.2.

Trova, pertanto, applicazione il principio per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808), in quanto le originarie censure sull'affidabilità delle tecniche utilizzate nella comparazione dei rilievi erano già prive di specificità, limitandosi a censurare il numero degli operanti che avevano svolto il rilievo; elemento, all'evidenza, privo ex se di efficacia demolitoria di un test che, secondo la comune esperienza, si avvale di dispositivi tecnici di comparazione. 3.3.

Allo stesso modo, del tutto generiche s'appalesano le critiche rivolte al diniego di perizia che, peraltro, non risulta richiesta e che, in ogni caso, non è stata reputata necessaria, alla luce della genericità delle contestazioni tecniche. 3.4. In riferimento alla prova d'alibi, va solo osservato che la Corte d'appello ha ritenuto - con argomentazione logica e priva di aporie sindacabili nella presente sede di legittimità - non solo non oggettivamente riscontrate le dichiarazioni rese da Adriana Pjetri riguardo la presenza dell'imputato in Olona, ma del tutto compatibile con i tempi di trasferta nella predetta località la consumazione della condotta antigiuridica, nello stesso giorno, in Vercurago, in relazione alla distanza chilometrica tra i diversi luoghi.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de