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Sentenza — n. 8116/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Narjaku Belul, nato in Albania il 24/07/1974, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 02/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 2as.gu2le Kate Tassone, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento; lette le conclusioni scritte dell'avv.to Lawra Brocca, difensore di fiducia dell'imputato, che si è associata alle richieste del Procuratore generale ed ha dedotto la prescrizione del reato.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica emessa in data 26/02/2021, che aveva condannato a pena di giustizia Belul Narjaku per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in Ricengo il 23/07/2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all'abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all'art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento attribuisce all'ipotesi rispetto al caso di guida senza patente.

Parole chiave

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contraffazione di merci abuso della licenza e delle targhe infrazioni alla legge sugli stranieri uso di un documento falso documento di legittimazione entrata illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Narjaku Belul, nato in Albania il 24/07/1974, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 02/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale 2as.gu2le Kate Tassone, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento; lette le conclusioni scritte dell'avv.to Lawra Brocca, difensore di fiducia dell'imputato, che si è associata alle richieste del Procuratore generale ed ha dedotto la prescrizione del reato.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica emessa in data 26/02/2021, che aveva condannato a pena di giustizia Belul Narjaku per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in Ricengo il 23/07/2017.

2. In data 15/07/2022 Belul Narjaku ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Latra Brocca, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 477, 482 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la falsificazione di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato solo se sussistono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione del veicolo anche nel nostro paese, cose che, nella specie, mancava, alla luce del disposto degli artt. 135 e 136 del Codice della Strada, posto che il ricorrente viveva in Italia da più di un anno ed avrebbe dovuto chiedere la conversione della patente, cosa che non aveva fatto, per cui il documento esibito risultava del tutto privo di validità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Belul Narjajku è infondato e va, pertanto, rigettato. Il ricorrente - residente in Italia da più di un anno - è stato trovato in possesso di una patente di guida albanese, risultata falsificata e la sentenza impugnata, pur dando atto del contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di aderire all'orientamento secondo il quale la contraffazione non grossolana della patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero costituisca falso materiale ai sensi dell'art. 477, 482 cod. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252).

Come noto, all'udienza del 24/11/2022 le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla Corte di merito, hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. All'evidenza, quindi, il massimo consesso nonnofilattico ha condiviso l'orientamento secondo cui la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda • attribuire all'atto in esso contenuto; nel caso della patente di guida è stato condivisibilmente osservato che "proprio gli artt. 135 e 136 cod. strad. dimostrano l'efficacia giuridica della patente straniera, la quale si inserisce in una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della prima (che conserva la qualificazione di autorizzazione amministrativa), alla produzione dell'effetto dell'abilitazione alla guida.

Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all'abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all'art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento attribuisce all'ipotesi rispetto al caso di guida senza patente.

E infatti, ancora oggi, il comma 8 dell'art. 135 cit. prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (da 5.000,00 a 30.000,00 euro, a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1 d.

Igs. 15/01/2016, n. 8). Al momento dei fatti, peraltro, mentre la prima ipotesi era come oggi un illecito amministrativo, la seconda era una contravvenzione. Tali dati confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti. Alla stregua di siffatte considerazioni si ritiene di disattendere l'orientamento secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 - 01, che si colloca sulla scia di Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022;

Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180)" (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. PS 282252, in motivazione). • Il ricorso va, pertanto, rigettato, non sussistendo alcun elemento per ritenere che il documento sia stato falsificato in epoca coincidente con la data di apparente rilascio, posta la falsità dello stesso e la totale assenza di elementi - neanche ipotizzato dalla difesa - che consentano di individuare, anche approssimativamente, l'epoca della falsificazione.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis