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Sentenza — n. 8115/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tamagni Giovanni, nato a Vizzolo Predabissi (MI), il 23/10/1975, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 23/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Kate Tassone, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'avv.to Carmine Mainenti, difensore di fiducia della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to Giovanni Dallera, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza in composizione monocratica, emessa in data 03/12/2020, che aveva assolto Giovanni Tamagni dal reato di cui agli artt. 61 n. 1, 582, 585 a lui ascritto, su appello della sola parte civile dichiarava il predetto responsabile del reato contestato ai soli effetti civili, condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen, art. 126 cod. civ, art. 444 cod. proc. pen, art. 3 della Costituzione, art. 197-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 8115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso dell'imputato è fondato, quanto al primo motivo, avendo la Corte di merito ribaltato il giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato come il primo giudice avesse ritenuto plausibile la sussistenza della legittima difesa, pur non essendo emerso alcun elemento in tal senso; è stato, quindi, dato atto che la persona offesa, Marco Gasti, aveva separatamente definito la sua posizione processuale, in relazione alla medesima vicenda, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e si è dato atto della deposizione del teste Attanasio, ritenuto attendibile anche dal primo giudice.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
pen., in riferimento alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative, essendo la pronuncia della Corte di merito basata su di una diversa valutazione delle stesse, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 533 cod.
art. 126 cod. civ
pen., in riferimento alla pronuncia di condanna senza che fosse emersa la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 126 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
art. 3 della Costituzione
art. 197-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tamagni Giovanni, nato a Vizzolo Predabissi (MI), il 23/10/1975, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 23/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Kate Tassone, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'avv.to Carmine Mainenti, difensore di fiducia della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to Giovanni Dallera, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza in composizione monocratica, emessa in data 03/12/2020, che aveva assolto Giovanni Tamagni dal reato di cui agli artt. 61 n. 1, 582, 585 a lui ascritto, su appello della sola parte civile dichiarava il predetto responsabile del reato contestato ai soli effetti civili, condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

2. In data 06/07/2022 Giovanni Tamagni ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Giovanni Dallera, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative, essendo la pronuncia della Corte di merito basata su di una diversa valutazione delle stesse, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla pronuncia di condanna senza che fosse emersa la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 126 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione equitativa del danno, pur in presenza di specifici elementi che ne consentivano una specifica quantificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è fondato, quanto al primo motivo, avendo la Corte di merito ribaltato il giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato come il primo giudice avesse ritenuto plausibile la sussistenza della legittima difesa, pur non essendo emerso alcun elemento in tal senso; è stato, quindi, dato atto che la persona offesa, Marco Gasti, aveva separatamente definito la sua posizione processuale, in relazione alla medesima vicenda, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e si è dato atto della deposizione del teste Attanasio, ritenuto attendibile anche dal primo giudice.

Il primo giudice, tuttavia, aveva proceduto anche all'esame della persona offesa, Marco Gasti, e di un altro teste oculare, Dell'Orsi. Non vi è alcun dubbio che, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna Erika, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto Italo, Rv. 277000), il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.

Ed infatti, si deve ribadire l'approccio ermeneutico secondo il quale la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo, nel caso di impugnazione della sola parte civile, risultando tale interpretazione l'unica corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha dato conto delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari, dai quali, all'evidenza, il primo giudice aveva tratto il convincimento della sussistenza della legittima difesa; né si comprende per quale ragione la Corte di merito abbia ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione del medesimo testimoniale, pervenendo ad una reformatio in peius sulla base della valutazione - meramente cartolare - di un unico teste, l'Attanasio. E' evidente che l'aver condiviso la valutazione di attendibilità del predetto teste non esonerava affatto la Corte di merito dalla rinnovazione dell'istruttoria, posto che la diversa conclusione circa l'insussistenza della scriminante della legittima difesa, ritenuta dal primo giudice, non avrebbe potuto non costituire l'esito valutativo delle deposizioni predette, esito che, all'evidenza, è stato difforme da quello del primo giudice; né si comprende quale ragione avrebbe potuto ostacolare l'esame della persona offesa, ancorché ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso, riservando, all'esito del giudizio di rinvio, anche la liquidazione delle spese nei confronti della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma,