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Sentenza — n. 8105/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: EBRIMA KRUBALLU nato il 21/04/1967 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ndp nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia commessa con uso di arma per mancanza di querela . Epoca del reato: Agosto 2015. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il PM che, con motivo unico, ha lamentato la violazione di legge, poiché il Giudice aveva ritenuto che, a seguito del dlgs 36/2018 il reato di minaccia con arma fosse divenuto perseguibile a querela, che non era stata sporta dalla persona offesa. Ha sostenuto il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione, poiché il delitto in parola , nella fattispecie concreta realizzato con uso di un palo di ferro nei confronti della persona offesa, è rimasto perseguibile di ufficio ai sensi dell'ad 612 /2 cp in relazione ai modi indicati nell'alt 339 cp.

Parole chiave

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minaccia non comprovata oggetto pericoloso pubblica istigazione a delinquere azione di provocazione minaccia contro le autorità atti impugnabili
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: EBRIMA KRUBALLU nato il 21/04/1967 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ndp nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia commessa con uso di arma per mancanza di querela . Epoca del reato: Agosto 2015. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il PM che, con motivo unico, ha lamentato la violazione di legge, poiché il Giudice aveva ritenuto che, a seguito del dlgs 36/2018 il reato di minaccia con arma fosse divenuto perseguibile a querela, che non era stata sporta dalla persona offesa. Ha sostenuto il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione, poiché il delitto in parola , nella fattispecie concreta realizzato con uso di un palo di ferro nei confronti della persona offesa, è rimasto perseguibile di ufficio ai sensi dell'ad 612 /2 cp in relazione ai modi indicati nell'alt 339 cp.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Deve osservarsi che il Giudice di merito ha sbagliato nell'applicare la norma di cui alll'art 1 dlgs 36/2018, opinando, che a seguito dell'entrata in vigore di essa il delitto di minaccia oggetto del suo giudizio fosse diventato perseguibile a querela ed in tal senso citando l'art 612 cpv cp. E' evidente l'errore di diritto in cui è incorso il decidente, poiché se è vero che l'art 1/a della norma citata ha eliminato dal comma secondo dell'art 612 cp le parole e si procede d'ufficio, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno per le ipotesi di minaccia grave o fatta in uno dei modi di cui all'alt 339 cp, è pur vero che l'art 1/b della medesima norma, facendo eccezione alla nuova regola, ha inserito all'art 612 cp il comma terzo, con il quale si è previsto che si procede di ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art 339 cp.

In definitiva la novella legislativa del 2018 ha reso perseguibile a querela la fattispecie di minaccia grave, in precedenza perseguibile ex officio ma ha mantenuto la procedibilità officiosa in caso di minaccia fatta in uno dei modi descritti nell'art 339 cp e tra questi vi è l'uso delle armi. Pacifica, nel contesto minatorio oggetto del giudizio, la natura di arma attribuibile al palo di ferro, adoperato dall'imputato per minacciare la persona offesa. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Deciso il 17.11.2022 Il Consigliere estens