Sentenza — n. 8099/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Claudio Isac Berteschi e Gianfranco Berteschi- ha confermato la pronuncia del 16 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilità di entrambi imputati per tentata violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e minaccia aggravata, commessi il 3 luglio 2014 nei confronti di Andrea Bensi, nonché del solo Claudio Isac Berteschi per il delitto aggravato di minaccia commesso il 4 luglio 2014 nei confronti della stessa persona offesa, e - concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e ritenuti i reati contestati a ciascuno commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale per Gianfranco Berteschi), oltre al pagamento delle spese processuali, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Andrea Bensi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 614 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8099/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, il ricorso non ha prospettato la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), ma ha inteso denunciare il vizio di motivazione anche sub specie del travisamento della prova, in particolare per omissione allorché ha prospettato il mancato apprezzamento di taluni elementi (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Parimenti, al di là dell'asserita denuncia della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERTESCHI CLAUDIO ISAC nato a OLBIA il 16/04/1975 BERTESCHI GIANFRANCO nato a SAN ZENONE AL PO il 25/11/1937 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato MASSIMILIANO DEIANA che, nell'interesse dei ricorrenti, ha contestato la fondatezza della prospettazione del Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso, al quale si è riportato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Claudio Isac Berteschi e Gianfranco Berteschi- ha confermato la pronuncia del 16 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilità di entrambi imputati per tentata violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e minaccia aggravata, commessi il 3 luglio 2014 nei confronti di Andrea Bensi, nonché del solo Claudio Isac Berteschi per il delitto aggravato di minaccia commesso il 4 luglio 2014 nei confronti della stessa persona offesa, e - concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e ritenuti i reati contestati a ciascuno commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale per Gianfranco Berteschi), oltre al pagamento delle spese processuali, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Andrea Bensi.
2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 81, 110 e 612, comma 2, cod. pen., con riguardo alla condotta ascritta a Gianfranco Berteschi, e la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alle prove testimoniali. La difesa ha dedotto che i Giudici di merito erroneamente avrebbero equiparato la posizione dei due imputati ed affermato la responsabilità di Gianfranco Berteschi, apprezzando erroneamente gli atti processuali e sulla scorta di elementi in essi non presenti.
In particolare: nessuno dei testimoni abbia sentito Gianfranco Berteschi minacciare la persona offesa Bensi; quest'ultima avrebbe riferito che egli è intervenuto con una bottiglia, condotta che non può integrare il reato di minaccia, segnatamente se non è emerso nulla sulle intenzioni del soggetto agente né sul materiale e sull'utilizzo dell'oggetto (che, invece, non è stato utilizzato e che è stato erroneamente qualificato arma impropria, senza che «lo sia stata di fatto»); nessun altro testimone avrebbe dichiarato di aver visto una bottiglia (ed anzi le pronunce di merito sarebbero in contraddizione sul fatto che Gianfranco Berteschi abbia attinto il Bensi con essa); non sarebbe possibile che la persona offesa (di trent'anni più giovane dell'imputato) si sia sentita minacciata da un uomo quasi ottantenne che è intervenuto solo perché il figlio Claudio, in stato di ebbrezza, era stato colpito al volto dal Bensi; il solo Claudio Berteschi avrebbe pronunciato espressioni «disdicevoli» ma inidonee a costituire minaccia nei confronti del Bensi, certamente in un contesto in cui le parti si sono reciprocamente minacciate e insultate; al più, ricorrerebbero i presupposti della legittima difesa. 2.2.
Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 582 cod. pen. in relazione alla condotta ascritta entrambi gli imputati. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stata trascurata la documentazione medica relativa a Claudio Isac Berteschi (che avrebbe dovuto considerarsi prevalente su quanto rassegnato dall'operante Sorrentino), da cui si trarrebbe che è stato il medesimo imputato a presentarsi in ospedale per le lesioni prodotte dai pugni a lui inferti dalla persona offesa, la quale non avrebbe potuto essere percossa da un soggetto in stato di ebbrezza e da un uomo di quasi ottant'anni ed invece «è presumibile» (come affermato dallo stesso Bensi) che si sia procurata le lesioni refertate (non riscontrate da nessuno) colpendo l'imputato o nel tentativo di chiudere il cancello della propria abitazione (che era scorrevole, elemento trascurato dalla sentenza impugnata). 2.3.
Con il terzo motivo sono state addotte la violazione dell'art. 614 cod. pen. e l'erronea valutazione e interpretazione degli atti processuali, assumendo che i Giudici di merito - in ordine al delitto tentato di violazione di domicilio - sarebbero «andati ben oltre le risultanze» emerse dalle deposizioni testimoniali, atteso che: soltanto la persona offesa avrebbe dichiarato che gli imputati avevano tentato di entrare nel suo giardino prendendo a calci il cancello (condotta che non equivarrebbe a un tentativo di ingresso); si sarebbe erroneamente apprezzata la deposizione di Marzia Berteschi (la quale ha riportato che gli imputati si accalcavano contro il cancello, impiegando un termine improprio che farebbe riferimento solo al fatto che i due vi si sarebbero approssimati);
Claudio Isac Berteschi avrebbe invitato la persona offesa (che intimava di non entrare) ad uscire dal giardino; Gianfranco era già quasi ottantenne; nonostante il cancello fosse per terra, i due non hanno varcato la soglia. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito credibilità al narrato della persona offesa, nonostante le discrasie tra la sua deposizione e la querela e il difetto di riscontri, in particolare in ordine alla tentata violazione di domicilio (trascurando sul punto che il cancello e il muro di confine della proprietà dell'offeso avrebbero potuto essere scavalcati facilmente, qualora gli imputati avessero avuto intenzione di fare ingresso) e alle lesioni personali (quantunque lo stesso Bensì non abbia riferito di aver subito lesioni da percosse ma di essersi «schiacciato una mano nel cancello»; e senza invece considerare il referto medico rilasciato a Claudio Isaac Berteschi, lo stato di ebbrezza di quest'ultimo, l'età del padre di lui).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, il ricorso non ha prospettato la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), ma ha inteso denunciare il vizio di motivazione anche sub specie del travisamento della prova, in particolare per omissione allorché ha prospettato il mancato apprezzamento di taluni elementi (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Parimenti, al di là dell'asserita denuncia della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Tuttavia, il ricorso non solo non ha allegato il travisamento con la necessaria specificità, avendo rappresentato con generiche espressioni di sintesi la corretta (ad avviso della difesa) portata rappresentativa delle prove; ma ha in realtà 3 U‘\) prospettato una ricostruzione alternativa dell'accaduto ossia un diverso apprezzamento di fatto, non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01).
Non occorre, allora, immorare oltre.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della