Cassation Court corrects a prior order by adding a provision for lawyer fee distribution to a non-statutory lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to a previous order that had wrongly condemned the civil party to pay litigation costs. The material fact was that the defense attorney had declared himself a non-statutory lawyer, entitling him to the distribution of those costs, which the prior order omitted. The court decided to amend the text under Article 130 of the Code of Criminal Procedure to ensure the correct legal provision for fee distribution was included.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 93 c.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders, including the omission of provisions regarding the distribution of costs and fees to a non-statutory lawyer declared by the defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI MARIA nato a MESSINA il 13/02/1936 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che il difensore di fiducia e procuratore speciale di Crisafulli Maria, parte civile costituita nell'ambito del procedimento penale RG n. 2532/2014 nei confronti di Incannova Dario, chiede correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 10570 del 16/02/2022 della Settima Sezione penale di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato, lo ha condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di lite sostenute dalla parte civile, omettendo di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi procuratore antistatario; - rilevato che l'Avvocato Antonino Genovese, nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte nei confronti di Incannova Dario ebbe effettivamente a dichiararsi, nelle conclusioni rassegnate (con la memoria in data 31 gennaio 2022) quale difensore della parte civile Crisafulli Maria, procuratore antistatario, con la conseguenza che doveva essere distratta in suo favore la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e di lite sostenute dalla parte civile; - ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza sopra indicata, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, formulata dal difensore della parte civile, di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. degli onorari non riscossi e delle spese anticipate (Sez. 6, ord. n. 17174 del 4/4/2016, Rv. 266742);
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 10570 del 16 febbraio 2022 nei confronti di Crisafulli Maria mediante aggiunta, dopo le parole "oltre accessori di legge", delle parole "con distrazione in favore dell'Avvocato Antonino Genovese, dichiaratosi a ntistatario". Così d