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Ordinanza — n. 7844/2023 — snpen Generato dall'IA

Court corrects Cassation ruling to order defendant to pay civil party's legal fees due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a previous decision that had omitted an order for the civil party to be reimbursed for legal expenses. The material fact was that the lower court's omission was deemed a mere clerical error rather than a substantive flaw affecting the verdict's validity. Consequently, the court ordered the defendant to pay the civil party's representation and defense costs as required by the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 82, 83 D.P.R. 115/2002; When a cassation judgment omits an order for the reimbursement of legal expenses to a civil party due to clerical error, the court must correct the device to order such payment.

Parole chiave

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clerical error correction legal fees reimbursement civil party costs omission remedy D.P.R. 115/2002 spese di gratuito patrocinio condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 82, 83 D.P.R. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROM ERO CUCCURULLO JUAN FRANCISCO nato il 11/06/1992 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore FATTO E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 24905, pronunciata il 26.5.2022, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da Romero Cuccurullo Juan Francisco avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 27.1.2022, nel dichiarare inammissibile il ricorso, non ha provveduto alla richiesta di liquidazione in favore della costituita parte civile Laurentiu Ilie Hantig, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese sostenute da quest'ultima nel suddetto grado di giudizio; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata omissione va risolta ritenendola un mero errore materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 26.5.2021, cui bisogna porre rimedio, accogliendo la richiesta della parte civile; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24905 del 26 maggio 2022, nei confronti di Romero Cuccurullo Juan Francisco, mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Così deciso in R