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Sentenza — n. 7842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for generic pandemic autocertifications lacking factual falsity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance acquittal regarding false statements in pandemic-era travel certificates. The court found the appeal inadmissible because the lower court correctly determined that generic declarations of intent to travel, without specific false details, do not constitute the crime of false certification. The decision upholds the principle that generic statements cannot be deemed false merely due to their lack of necessity justification.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 483 c.p.: The crime of false certification requires the falsity of the represented facts; generic declarations of intent to act do not constitute criminal falsehood.

Parole chiave

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false certification pandemic autocertifications generic declarations criminal intent procedural inadmissibility uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
445/2000, dichiarava, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., richiamato dall'art.
Art. 483 c.p.
Art. 459, co. 3 c.p.p.
129, c.p.p., richiamato dall'art. 459, co.
d.l. n. 6 del 2020
Seppur vero, come dice il p.m., che la giustificazione data dagli imputati non rientrasse tra i motivi di necessità ex d.l. n. 6 del 2020, non vi alcun dubbio che non vi sono elementi per affermare che gli imputati, fermati per strada, abbiano detto il falso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17774 del 22/11/2016
Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020
129, c.p.p., ritenendo evidente l'insussistenza del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOEMILIA nel procedimento a carico di: CIOBANU VALERIU nato il 29/04/1984 JAMAN DUMITRU nato il 14/07/1993 POIAN GHEORGHE nato il 11/03/1991 SECU ION nato il 29/10/1994 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, nel rigettare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, formulata dal pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di Ciobanu Valeriu, Jaman Dumitru, Poian Gheorghe e Secu Ion, in relazione al reato di cui agli artt. 483, c.p., 75, d.P.R. n. 445/2000, dichiarava, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., richiamato dall'art. 459, co. 3, c.p.p., non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati, perché il fatto non sussiste.

Agli imputati veniva di avere dichiarato il falso nel corpo delle autocertificazioni, che avevano redato e sottoscritto al fine di giustificare gli spostamenti sul territorio in deroga alle limitazioni imposte al diritto di circolazione per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, autocertificazioni da loro consegnate al personale dell'Arma dei Carabinieri che li aveva fermati, in occasione di un controllo su strada. Il giudice di merito, con logico argomentare, riteneva, da un lato, che non fosse ipotizzabile il reato ex art. 483, c.p., perché difettava già nella formulazione della imputazione il riferimento a una immutatio veri, trattandosi, in realtà, "di una dichiarazione di ciò che tutti avevano intenzione di fare" ("essersi recati a Canossa per raggiungere l'abitazione di una loro amica della quale non conoscevano né l'indirizzo per esteso, né le generalità") "e non della dichiarazione mendace in merito a un fatto storico già avvenuto", evidenziando anche come "in ipotesi sarebbe stato ben possibile riuscire a raggiungere l'abitazione dell'amica contattandola per telefono e facendosi fornire indicazioni precise" su come raggiungerla; dall'altro, che non fosse nemmeno giuridicamente configurabile l'alternativa ipotesi di reato di cui all'art. 650, c.p. (profilo, quest'ultimo, non contestato dal pubblico ministero ricorrente).

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia, denunciando la contraddittorietà della motivazione, "rispetto agli atti allegati, in quanto incentrata sulla fattispecie di reato di cui all'art. 650, c.p., non ascritta agli imputati", evidenziando, inoltre, come la motivazione sia anche "mancante nel valutare elementi indiziari rilevanti risultanti dagli stessi atti del procedimento". 2.1. Con requisitoria scritta del 17.8.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Condivide il Collegio il contenuto della requisitoria del procuratore generale, che giova riportare integralmente, in quanto con essa ben si evidenzia la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, che, sotto altro verso, risulta anche versato in fatto. "Il giudice per le indagini preliminari ha spiegato come il contenuto dell'autocertificazione non potesse integrare il reato di falsa attestazione, in quanto le dichiarazioni non erano false di per sé, ma, al massimo, volutamente generiche.

La genericità di una dichiarazione, non verificata, non può essere considerata integrante la fattispecie contestata, neppure in periodo di pandemia; non si ritiene che possa essere dato ad una norma giuridica un significato ed un'applicazione 'maggiormente lata del fatto, più elastica' (pag. 2 del ricorso), in ragione del momento in cui il fatto si è consumato. Seppur vero, come dice il p.m., che la giustificazione data dagli imputati non rientrasse tra i motivi di necessità ex d.l. n. 6 del 2020, non vi alcun dubbio che non vi sono elementi per affermare che gli imputati, fermati per strada, abbiano detto il falso.

Il non aver indicato, per esempio, la necessità e l'urgenza di recarsi presso l'abitazione dell'amica, non incide sulla veridicità del contenuto della dichiarazione. E, d'altra parte, appare evidente che - a fronte della motivazione del giudice che si fa carico degli elementi di prova e della qualificazione giuridica contestata - proprio la giurisprudenza richiamata dal p.m. in merito alla valutazione del dato indiziario, comporta che il ricorso così come formulato sia del tutto aspecifico; il richiamo al precedente di polizia di uno degli imputati, invero, non può essere considerato elemento indiziario del reato di falso (al massimo di altro e differente reato)".

A ciò si aggiunga come la decisione del giudice di merito sia assolutamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che, per l'integrazione del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, richiede la falsità degli atti rappresentati al pubblico ufficiale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 17774 del 22/11/2016, Rv. 269705). Può, in conclusione, affermarsi che il giudice per le indagini preliminari ha correttamente esercitato i poteri conferitigli dall'art. 459, co. 3, c.p., avendo egli pronunciato sentenza di proscioglimento per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129, c.p.p., ritenendo evidente l'insussistenza del reato contestato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020, Rv. 280186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile