Sentenza — n. 7834/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 16/04/2021, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 19/05/2020 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato Sergio De Leo e Daniele Patti responsabili dei seguenti reati ai danni di Alberto Smedile: d) Patti: con la condotta sub c), minaccia grave (il 12/11/2015). Gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 175 cod. pen, art. 157 cod. proc. pen, art. 337 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Sergio De Leo, attraverso il difensore Avv. Antonino Favazza, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. all'esito di un precedente tentativo di notifica al domicilio dichiarato non perfezionatasi perché "difficile da eseguire", secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario. 2.2.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LEO SERGIO nato a MESSINA il 01/01/1978 PATTI DANIELE nato a MESSINA il 22/10/1973 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e le conclusioni dell'Avv. Giuseppe Ventura, per la parte civile, nel senso dell'infondatezza dei motivi, chiedendo la condanna alle spese del presente giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 16/04/2021, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 19/05/2020 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato Sergio De Leo e Daniele Patti responsabili dei seguenti reati ai danni di Alberto Smedile:
a) Patti: minaccia grave (il 25/08/2015);
b) entrambi: minaccia grave (il 26/08/2015);
c) Patti: lesioni personali (il 12/11/2015);
d) Patti: con la condotta sub c), minaccia grave (il 12/11/2015). Gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Sergio De Leo, attraverso il difensore Avv. Antonino Favazza, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. all'esito di un precedente tentativo di notifica al domicilio dichiarato non perfezionatasi perché "difficile da eseguire", secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario. 2.2.
Il secondo motivo denunzia inosservanza degli artt. 110 e 612 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione al ritenuto concorso del ricorrente con Patti nella commissione del reato sub b). La Corte di appello sostiene che il concorso di De Leo rispetto alle minacce telefoniche formulate da Patti a Snnedile è desumibile dall'avere passato al coimputato il cellulare, proprio al fine di far arrestare, in termini intimidatori, le richieste di Smedile, ma la circostanza che De Leo abbia passato il cellulare a Patti non emerge da alcuni risultanza probatoria, sicché i giudici di entrambi i gradi sono incorsi in un travisamento della prova, omettendo di confrontarsi con le stesse dichiarazioni della persona offesa. 2.3.
Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.4. Il quanto motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen. e vizi motivazione in ordine alla conferma del diniego del beneficio della non menzione.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Daniele Patti, attraverso il difensore Avv.Pasquale Marcianò, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare sulle deduzioni difensive articolate con i motivi aggiunti, che non sono stati esaminati. La circostanza che la persona offesa sia stata rinviata a giudizio per calunnia per dichiarazioni poi ritrattate nel dibattimento doveva essere valutata, mentre la sua testimonianza ha messo in luce contraddizioni e difficoltà mnemoniche. 3.2. Il secondo motivo denuncia improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela nei confronti di Patti in ordine al reato sub c), poiché la querela è stata depositata senza la previa autentificazione della firma apposta in calce alla stessa.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, mentre l'Avv. Giuseppe Ventura ha concluso, per la parte civile, nel senso dell'infondatezza dei motivi, chiedendo la condanna alle spese del presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Sergio De Leo è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Il giudice di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il tentativo di notifica al domicilio dichiarato del decreto di citazione per il giudizio di appello non era andato a buon fine, poiché l'ufficiale giudiziario aveva rinvenuto in loco molteplici edifici, ma non aveva individuato il nominativo del destinatario della notifica; investita dell'eccezione, la Corte distrettuale aveva rilevato che già in occasione della citazione per il giudizio di primo grado l'indirizzo dichiarato si era rivelato insufficiente e aveva determinato la notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto, all'evidenza, della non agevole individuazione dello specifico luogo, il che, alla luce di Sez. U, Tuppi, giustifica la notificazione al difensore. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non devoluto al giudice di appello, e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata riferisce della telefonata da parte di Smedile a De Leo e che il primo si sentì rispondere da Patti, sicché, all'evidenza, il riferimento al fatto che De Leo aveva "passato" il telefono a Patti non riveste carattere di decisività, carattere invece da riconoscere, nel percorso argomentativo del giudice di appello, alla circostanza, sottolineata dalla sentenza impugnata, che l'intervento di De Leo serviva a "stoppare" in termini intimidatori le richieste di Smedile: ne consegue che la censura, all'evidenza, è priva di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.3.
Il terzo motivo è del pari inammissibile, avendo congruamente giustificato il giudice di appello la conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, rimarcando la particolare gravità dei fatti rappresentati da una frode seguita dal tentativo di procurarsi l'impunità. Il ricorso fa leva sulla mancanza di un danno effettivo, ma la deduzione - oltre a non confrontarsi con la complessiva vicenda nella quale i fatti-reato oggetto del procedimento si sono inseriti - non inficia la valutazione del giudice di appello, correlata a un rilievo puntualmente riscontrato nella motivazione. 2.4.
Anche il quarto motivo è inammissibile, avendo congruamente motivato la sentenza di appello la conferma del diniego del beneficio della non menzione, richiamando, tra l'altro, la gravità dei fatti e la particolare aggressività espressa.
3. Anche il ricorso di Daniele Patti è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice di appello diffusamente motivato sull'attendibilità della persona offesa, laddove il ricorso, limitandosi a prospettare il mancato esame dei motivi nuovi, neppure si confronta con i vari elementi di riscontro al racconto della persona offesa valorizzati dal giudice di appello. Invero, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni del teste (della difesa, peraltro), Elena Santamaria, segretaria dello studio di De Leo, la quale ha confermato il rapporto professionale per il presunto finanziamento tra Smedile e De Leo, nonché l'inusuale presenza di un soggetto come Patti presso lo studio: osserva al riguardo il giudice di appello che con tali dichiarazioni risulta confermato non solo il collegamento tra Smedile e De Leo, ma anche quello tra quest'ultimo e Patti.
Sempre in chiave di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte distrettuale sottolinea la presenza di due versamenti effettuati dalla persona offesa, laddove i fatti relativi alle lesioni trovano conferma nel referto medico redatto subito dopo l'aggressione. Il ricorso si sottrae alla disamina critica dei plurimi, eterogenei elementi di conferma del racconto della persona offesa valorizzati dal giudice di appello, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che la sottoscrizione della seconda querela è stata autenticata dal difensore con atto separato, ma connesso logicamente e unito documentalimente all'integrazione di querela; il che rende ragione della validità dell'atto, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la ratio legis dell'art. 337 cod. proc. pen. consiste nell'evitare che si metta in moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile a querela, ma nessuna disposizione prevede né la nullità della querela né l'improcedibilità dell'azione penale in caso manchino le formalità previste, sicché, costituendo principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti, che quello del favor quaerelae, l'atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo. e
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost