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Sentenza — n. 7823/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for attempted private violence and attempted injury due to lack of evidence for attempted intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted private violence and attempted personal injury. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the subjective intent and the suitability of the threats or actions to cause harm. The court rejected these claims, finding the appellate court's reasoning sufficient based on witness testimonies and the specific circumstances of the incident.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 56, 610 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible when the lower court has provided a complete and logical motivation regarding the existence of intent and the suitability of the act to produce the harmful event, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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attempted private violence attempted personal injury subjective intent suitability of act inadmissible appeal procedural dismissal criminal liability attentato

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, a cagione della mancata qualificazione come minaccia (art. 612 cod. pen.) del fatto contestato al capo 2.
Art. 56, 610 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
art. 612 cod. pen
Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, a cagione della mancata qualificazione come minaccia (art. 612 cod. pen.) del fatto contestato al capo 2.
art. 133 cod. pen
La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal primo Giudice indicando gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane
Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHARRACHI EL HASSAN nato a RABAT (MAROCCO) il 23/03/1962 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 aprile 2022 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto nell'interesse di El Hassan Aharrachi, ha confermato la pronuncia del giorno 14 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Salerno - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti tentati di violenza privata e lesioni personali (artt. 56, 610 e 582 cod. pen.; capi 2 e 3 della rubrica), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la decisione di secondo grado, nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, a cagione della mancata qualificazione come minaccia (art. 612 cod. pen.) del fatto contestato al capo 2. come tentata violenza privata (artt. 56 e 610 cod. pen.). La Corte di merito non avrebbe compiuto la prescritta valutazione ex ante (alla luce delle circostanze soggettive e soggettive) dell'idoneità della minaccia a coartare la volontà della persona offesa (che aveva riottenuto la piena disponibilità dei locali già dati in locazione all'Aharrachi, il quale era già stato sfrattato dai locali e non esercitava dunque alcuna signoria su di essi), dovendosi nella specie ravvisare solo uno sfogo fino a sé stesso. 2.2.

Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in relazione al delitto tentato di lesioni personali di cui al capo 3., deducendo che: la Corte di merito non avrebbe esposto le ragioni delle sussistenza dell'intenzionalità dell'azione dell'imputato (l'accelerazione improvvisa della propria autovettura), la quale nel contesto in discorso (relativo a rivendicazioni a seguito di una locazione cessata per morosità dell'imputato) sarebbe compatibile più con un scopo intimidatorio che dalla volontà di procurare lesioni; trattandosi di delitto tentato, non potrebbe venire in rilievo il dolo eventuale; non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione dell'idoneità dell'azione a produrre l'evento in considerazione dello stato dei luoghi. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo che sarebbe stata irrogata una pena eccessiva (sia per il reato più grave di tentata violenza privata, tenuto conto dello spazio edittale, sia per l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per le tentate lesioni personali) rispetto all'effettivo disvalore delle condotte, senza un adeguato supporto motivazionale, non potendosi considerare gravi i fatti - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito - e non potendosi attribuire rilievo ai «numerosi deferimenti pendenti» a carico dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITIM Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inedito: invero, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Non è, allora, necessario immorare oltre.

2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha compiutamente disatteso il gravame (che aveva censurato la sentenza di primo grado adducendo che, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, non si comprendeva se e in che modo l'imputato avesse volutamente tentato di investirla e se l'evento non si fosse verificato perché l'imputato aveva deviato la propria corsa), richiamando non soltanto il tenore delle dichiarazioni della Carbone ma anche le convergenti deposizioni del figlio e della nuora ed evidenziando come l'imputato nell'occorso abbia minacciato la persona e subito dopo, salito a bordo della propria vettura, l'abbia diretta verso la donna e dei suoi congiunti, i quali hanno evitato l'imputato rifugiandosi prontamente all'interno di un cortile.

Da tali elementi il Giudice di secondo grado ha tratto in maniera congrua e logica l'idoneità e l'univocità a cagionare lesioni personali dell'agire dell'imputato, dando conto della sua intenzione di attingere con il veicolo i predetti soggetti. Si tratta di una motivazione esaustiva rispetto a quanto addotto con l'atto di appello, con la quale il ricorso - che non ha neppure dedotto il travisamento della prova - non si è confrontato compiutamente e che non può essere qui utilmente censurata mediante un'ipotetica ricostruzione alternativa (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), né mediante allegazioni inedite (segnatamente quella relativa allo stato dei luoghi).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal primo Giudice indicando gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare facendo riferimento alle modalità dell'agire criminoso dell'imputato, ai suoi motivi a delinquere e al suo carattere del reo, nonché ai suoi precedenti penali e giudiziario (e segnatamente, ai procedimenti pendenti nei suoi confronti per reati della stessa indole: cfr. Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane Rv. 252881 - 01); e il ricorso non ha compiutamente censurato tale iter, muovendo censure parziali e generiche e finendo col devolvere irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem