Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7435/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione nei confronti di El Hararma Hassan per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in danno di Amizemen George in data 1 maggio 2022, recependo l'accordo in tal senso raggiunto dall'imputato e dal pubblico ministero in data 26 maggio 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 167 cod. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 7435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione nei confronti di El Hararma Hassan per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in danno di Amizemen George in data 1 maggio 2022, recependo l'accordo in tal senso raggiunto dall'imputato e dal pubblico ministero in data 26 maggio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena attenuazione della pena infrazione alla legge sulle armi altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 167 cod. pen
art. 69 cod. pen
pen., ossia per avere commesso il delitto di lesioni per futili motivi, elementi accessori, questi, correttamente valutati nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HARARMA HASSAN nato il 26/12/1978 avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione nei confronti di El Hararma Hassan per il delitto di lesioni pluriaggravate, commesso in danno di Amizemen George in data 1 maggio 2022, recependo l'accordo in tal senso raggiunto dall'imputato e dal pubblico ministero in data 26 maggio 2022.

2. Avverso la menzionata sentenza ricorre il difensore dell'imputato articolando un solo motivo, con il quale denuncia «erronea qualificazione del fatto, in quanto sono state ritenute equivalenti le circostanze attenuanti riconosciute con la circostanza aggravante contestata, nonostante l'aggravante derivasse dalla recidiva in relazione a reati dichiarati estinti medio -tempore e, comunque, prima della sentenza».

3. Con requisitoria in data 12 dicembre 2022, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Dottor Marco Dall'Olio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo pecca di assoluta genericità: in primo luogo, perché non indica quali siano state le specifiche cause che hanno determinato l'estinzione dei reati presi in considerazione ai fini della contestazione della recidiva, posto che non tutte le cause di estinzione del reato incidono sulla recidiva, tra queste, ad esempio, quella ex art. 167 cod. pen. che non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457), ovvero l'amnistia impropria, la quale, mentre fa cessare l'esecuzione della pena principale, della pena accessoria e delle misure di sicurezza personali, lascia in vita gli effetti penali del giudicato, cioè le conseguenze giuridiche di carattere afflittivo, come l'aumento di pena per la recidiva (Sez. 1, n. 198 del 19/01/1993, Rv. 193244); in secondo luogo, perché non tiene conto del fatto che, oltre alla recidiva, sono state contestate e ritenute a carico del ricorrente anche le circostanze aggravanti di cui all'art. 585, comma 1, cod. pen., per avere fatto uso di armi, e di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., ossia per avere commesso il delitto di lesioni per futili motivi, elementi accessori, questi, correttamente valutati nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a