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Ordinanza — n. 7426/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a cassation judgment's clerical error regarding civil party expense reimbursement details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a prior judgment containing a material clerical error. The original text incorrectly described civil party expenses as 'refunds of costs' rather than 'representation and defense fees' for a party admitted to state-funded legal representation. The court ruled that the correction was necessary to accurately reflect the legal status of the expenses and the applicable payment procedures to the state.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The court must correct material errors in judgments that alter the meaning of the decision, ensuring the text accurately reflects the intended legal provisions and factual determinations.

Parole chiave

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material clerical error judgment correction civil party expenses state-funded representation Corte di Cassazione procedural correction expense reimbursement ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 82 d.p.r. 115/2002
Art. 83 d.p.r. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 13273/20 del 15/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAnei confronti di ALOI DANILO nato a Messina il 11/07/1975 ALOI GIUSEPPE nato a Messina il 08/08/1972 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, letta la nota in data 04/07/2022 della Cancelleria del Tribunale di Messina relativa alla sentenza n. 13273/20 del 15/01/2020; rilevato che occorre procedere alla correzione del segnalato errore materiale nei termini indicati nella nota stessa e nel dispositivo della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo di udienza del proc. RGN 32848/2019 e del dispositivo della sentenza documento n. 13273/20 del 15 gennaio 2020 nel senso che lì dove è scritto "rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge" si legga e si intenda "rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che . / .. sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendone il pagamento in favore dello stato". Così deciso il 16/