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Sentenza — n. 7425/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7425/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELAYARI OUAJDI nato il 13/06/1984 avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 495 cod. pen; Sentenza — n. 7425/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, non versandosi in ipotesi di penale illegale, che, come ribadito di recente dalle Sezioni unite, è configurabile «non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, [...] ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689); ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso di specie, censurando il ricorso mere erronee applicazioni dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre la pena pecuniaria di cui si lamenta l'applicazione non è certo più grave di quella detentiva.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti uso di false generalità messa in circolazione di monete false falsa testimonianza falsità ideologica in documenti eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Elayari Ouadi ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
- erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto erroneamente è stata ritenuta più grave la pena di cui all'art.
art. 495 cod. pen
309 del 1990 in luogo di quella comminata dall'art. 495 cod. pen., con conseguente erronea applicazione anche della pena pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELAYARI OUAJDI nato il 13/06/1984 avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Elayari Ouadi ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15/06/2022 con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (fatto di lieve entità) e di falsa attestazione sull'identità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elayari Ouadi, attraverso il difensore Avv. Luciano Bertoluzza, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto erroneamente è stata ritenuta più grave la pena di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo di quella comminata dall'art. 495 cod. pen., con conseguente erronea applicazione anche della pena pecuniaria.

Il ricorso è inammissibile, non versandosi in ipotesi di penale illegale, che, come ribadito di recente dalle Sezioni unite, è configurabile «non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, [...] ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689); ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso di specie, censurando il ricorso mere erronee applicazioni dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre la pena pecuniaria di cui si lamenta l'applicazione non è certo più grave di quella detentiva.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C