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Sentenza — n. 7421/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds but allows recidiva claim for annulment and remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible regarding procedural nullity and sentencing excessiveness due to lack of specific reasoning. However, the court found the appeal founded on the recidiva aggravating circumstance because the lower court failed to explicitly justify its application. Consequently, the judgment was annulled only concerning the recidiva-based penalty increase, with the case remanded for a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a lower court's decision to revoke a witness must specify the decisive value of the testimony, and a penalty increase for recidiva requires explicit reasoning regarding the offender's persistent criminal inclination.

Parole chiave

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procedural nullity recidiva aggravating penalty proportionality witness revocation remand for retrial falsificazione di monete falsità in documenti di servizio riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Preliminarmente, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett.
Art. 133 cod. pen.
E tale onere si attenua ancora di più se la determnazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 455 cod. pen.
La pena base, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., è stata individuata in anni uno e mesi sei di reclusione (quindi determinata nel minimo ediltale), ridotta per le attenuanti generiche, ad anni uno e mesi tre di reclusione e, quindi, aumentata, per la continuazione, ad anni due di reclusione.
art. 453 cod. pen
455 (così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 453 cod. pen.) e 640 del codice penale.
art. 455 cod. pen
La pena base, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., è stata individuata in anni uno e mesi sei di reclusione (quindi determinata nel minimo ediltale), ridotta per le attenuanti generiche, ad anni uno e mesi tre di reclusione e, quindi, aumentata, per la continuazione, ad anni due di reclusione.
art. 133 cod. pen
E tale onere si attenua ancora di più se la determnazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5673 del 19/12/2011
pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 5673 del 19/12/2011, dep.
Sez. 3 n. 29963 del 22/02/2019
Ebbene, in linea generale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3 n. 29963 del 22/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
E ciò, a maggior ragione, con riferimento agli aumenti indicati in conseguenza dell'applicazione: della disciplina della continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dei).
Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022
(Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Rv.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GENCARELLI VINCENZO, nato a Corigliano Calabro, il 24 maggio 1990; avverso la sentenza del 6 aprile 2022, della Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 27 gennaio 2023, dall'avv. Ettore Zagarese, difensore del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, pur riducendo la pena inflitta, ha confermato la responsabilità di Vincenzo Gencarelli in relazione ai reati di cui agli artt. 455 (così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 453 cod. pen.) e 640 del codice penale. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura. Con il primo, si deduce la nullità dell'ordinanza con la quale il Tribunale avrebbe revocato, senza alcuna motivazione, l'unico teste richiesto dalla difesa, originariamente ammesso, e la conseguente illogicità della motivazione offerta dalla corte territoriale che, a fronte dello specifico motivo di censura proposto dall'imputato, ritenuta sanata la relativa nullità, avrebbe rigettato anche la relativa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il secondo attiene al profilo della responsabilità. Sostiene la difesa che il Gencarelli sarebbe stato ritenuto colpevole per il solo fatto di aver lasciato in agenzia il proprio documento d'identità per il successivo trasferimento di proprietà dell'autovettura (oggetto della truffa). La corte territoriale non avrebbe considerato, infatti, che lo stesso Gencarelli era un semplice dipendente e che, peraltro, non vi sarebbe prova alcuna della successiva spendita della banconota falsa presso il distributore (circostanza pur valorizzata ai fini dell'accertamento della responsabilità).

Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'eccessività della pena inflitta, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata e il riconoscimento della recidiva in assenza di una specifica motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è inammissibile. Preliminarmente, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 5673 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252581). E, in concreto, il ricorrente non ha specificamente dedotto (neanche al momento della presentazione della lista) le circostanze specifiche (in ipotesi decisive) sulle quali il teste avrebbe dovuto riferire.

Onere che, a fronte dei plurimi capi d'imputazione e della complessità dei fatti oggetto delle imputazioni, non può ritenersi soddisfatto attraverso il semplice riferimento, contenuto nella lista testimoniale depositata, ai "fatti di causa" (Sez. 1, n. 7912 del 21/01/2022, Rv. 282915). Peraltro, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, l'eventuale nullità conseguente ad un'asserita illegittimità del provvedimento di revoca, deve ritenersi sanata in guanto non immediatamente eccepita dopo il provvedimento di revoca (Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255).

Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato: l'aver consegnato il documento d'identità all'agenzia è solo uno dei plurimi elementi valutati dalla corte ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, che, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, ha svolto un ruolo principale in tutta la vicenda: ha intrattenuto i rapporti con la persona offesa (per il successivo acquisto dell'autovettura); ha consegnato i documenti per il successivo passaggio di proprietà (al fine, quindi, di divenire il formale acquirente dell'autovettura); ha materialmente tratto l'assegno consegnato in pagamento (poi rivelatosi sfornito di provvista) ed ha concretamente consegnato le due banconote false al titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche e, successivamente, presso il distributore di benzina.

In quesi termini, la prospettazione difensiva (secondo la quale lo Gencarelli sarebbe stato all'oscuro delle finalità truffaldine del suo amico, il Falbo) appare non solo manifestamente infondata (alla luce dei plurimi elementi evidenziati), ma anche intrinsecamente inammissibile, in quanto finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisarrienti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il terzo motivo è, invece, fondato, seppur limitatamente al profilo della recidiva. Le statuizioni relative al giuditro di comparazione sono inammissibili in quanto evidentemente eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza che ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Così come sono ugualmente inammissibili le censure relative al trattamento sanzionatorio. La pena base, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., è stata individuata in anni uno e mesi sei di reclusione (quindi determinata nel minimo ediltale), ridotta per le attenuanti generiche, ad anni uno e mesi tre di reclusione e, quindi, aumentata, per la continuazione, ad anni due di reclusione.

Ebbene, in linea generale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3 n. 29963 del 22/02/2019, Rv. 276288). E tale onere si attenua ancora di più se la determnazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). E ciò, a maggior ragione, con riferimento agli aumenti indicati in conseguenza dell'applicazione: della disciplina della continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dei). 2013, Rv. 273533).

Fondata è, invece, la censura relativa alla recidiva. Appare opportuno premettere che l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui, in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, non ne sia conseguito alcun aumento di pena. E ciò a tutela do!l'incomprimibile diritto a un accertamento pieno dell'affermazione della sua responsabilità e comprensivo anche delle circostanze aggraviti, che, in quanto tali, contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessiv • disvalore. (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Rv. 283259).

Tanto più ove ta12 formale accertamento debba ritenersi necessario per un'eventuale successiva contestazione nelle forme aggravate. Ebbene, a fronte di uno specifico motivo di censura, la corte territoriale si è limitata ad aderire alla valutazione offerta in primo grado, nneramente assertiva dell'esistenza dell'aggravante. Laddove il giudice, com'è noto, deve dare atto, alla luce dei crit eri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fao per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura 1,2 pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la corninisione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, 270419).

Sotto questo li itato prcH)In sentenza impugnata deve essere annullata, fermo restando l'ac 2rlament deilà responsabilità. Annulla la senteni impugnata lirritataniente al ritenuto aumento di pena per la recidiva con rinvio ,er nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammis Pile il