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Sentenza — n. 7420/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal regarding applicability of minor damage mitigation to profit-motivated crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's refusal to apply the minor damage mitigation circumstance to the defendant's conviction. The appellant argued that Article 62, Section 4 of the Penal Code was incorrectly excluded from crimes committed for profit, while the appellate court had dismissed this claim. The Supreme Court ruled that this mitigation applies to all profit-motivated offenses regardless of the protected legal interest, necessitating a retrial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The circumstance of minor damage and profit motive constitutes a mitigating factor applicable to every type of crime committed for the purpose of profit, irrespective of the nature of the legal interest protected.

Parole chiave

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minor damage mitigation profit motive criminal liability attenuating circumstance Cassation annulment retrial procedure Article 62 Penal Code falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Articola un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della violazione di legge, con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499
è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OLIVA SALVATORE, nato a Cassano allo Ionio, il 24 giugno 1964; avverso la sentenza del 21 marzo 2022, della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnhto e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Oliva ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 del codice penale. Articola un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della violazione di legge, con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., escluso dalla Corte d'appello sull'unico (e, asseritamente, infondato) presupposto dell'inapplicabilità di tale attenuante al reato in contestazione. Il ricorso è fondato. La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dato Kabiru, Rv. 279499). Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego dell'attenuante del danno lieve, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il 2 febbraio 20