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Sentenza — n. 7418/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal to reclassify aggravated burglary as simple theft due to lack of final intent nexus.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance judgment that convicted the defendant of aggravated burglary. The defendant argued that her entry into the victim's home was merely incidental to her domestic work duties, lacking the specific intent required for aggravated theft. The court agreed, ruling that the entry was functionally necessary for her employment and thus not a means to commit the crime, requiring a reclassification to simple theft.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: The entry into a private dwelling must have a final instrumental link to the commission of the theft, excluding mere coincidental association with the victim's consent for entry.

Parole chiave

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burglary reclassification final intent nexus domestic worker consent aggravated theft simple theft conviction furto aggravato violazione di domicilio tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
- inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego della richiesta di riqualificazione del fatto a norma dell'art.
Art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.
Del resto, la centralità della strumentalità dell'introduzione nell'edificio alla commissione del furto è esaltata dal rilievo, rimarcato in dottrina, che, a differenza da quanto previsto dall'abrogato art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen., l'art.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Gabriele De Juliis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art.
art. 624-bis cod. pen
- inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen.
art. 624 cod. pen
e vizi di motivazione in ordine al diniego della richiesta di riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, dep. 2010, Franquillo
Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio
246886; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio, Rv.
Sez. 4, n. 3450 del 2018, dep. 2019, Badiane
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POGORILETES OLENA nata il 22/09/1976 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 07/06/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 22/11/2020 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Olena Pogoriletes responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Olena Pogoriletes, attraverso il difensore Avv. Gabriele De Juliis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego della richiesta di riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione del reato ex art. 624-bis cod. pen. è necessario che sussista il nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa il che esclude la sussistenza del reato in caso di abusivo trattenimento nell'edificio, previsto dall'art. 625, primo comma, n. 1), cod. pen.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. La Corte di appello ha rilevato che, con la condotta furtiva posta in essere, l'imputata ha agito in assenza del consenso dell'avente diritto, approfittando dell'affidamento e della fiducia a lei concesse nel consentirle l'ingresso in una privata dimora per lo svolgimento dell'attività di lavoro concordata (collaborazione domestica), sicché il consenso della vittima all'ingresso nella propria abitazione era finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, tanto più che la condotta si è prolungata in un più che sensibile arco temporale (circa due mesi), sicché se in relazione alla prima sottrazione si potrebbe parlare di "occasionalità", nel caso di specie siamo in presenza di comportamenti reiterati espressivi di un'univoca volontà di (u) introdursi nell'abitazione della persona offesa sfruttando ad altri fini la formale e ufficiale autorizzazione concessa per lo svolgimento del lavoro.

3. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che non integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso (così, in una fattispecie in cui l'imputato aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario, Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, Badiane, Rv. 275115). In questa prospettiva, del tutto consolidato è l'orientamento secondo cui ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.): invero, «la dizione "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", propria del testo attuale, chiaramente esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato» (Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, dep. 2010, Franquillo, Rv. 246886; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio, Rv. 276087).

Del resto, la centralità della strumentalità dell'introduzione nell'edificio alla commissione del furto è esaltata dal rilievo, rimarcato in dottrina, che, a differenza da quanto previsto dall'abrogato art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen., l'art. 624-bis cod. pen. non prevede la condotta del trattenersi nel luogo di privata dimora altrui.

4. La sentenza impugnata non è in linea con i princìpi di diritto richiamati. L'introduzione da parte dell'imputata nell'abitazione della persona offesa era funzionale all'espletamento delle sue mansioni di collaboratrice domestica ed è per consentire tale espletamento che la proprietaria accordava il suo consenso all'ingresso. La circostanza che lo svolgimento dell'attività lavorativa si sia associato - anche per un significativo lasso di tempo - al compimento dei furti non esclude che questi ultimi siano stati frutto di un collegamento solo occasionale con l'introduzione nell'appartamento: in altri termini, l'imputata non si è trovata in una condizione diversa da quella dell'ospite considerata da Sez. 4, n. 3450 del 2018, dep. 2019, Badiane, cit., in quanto per entrambi l'azione furtiva era successiva all'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del carattere "viziato" del consenso della persona offesa, certo ignara dei furti ai suoi danni, poiché decisivo è il rilievo che, rispetto ai reati, l'introduzione nella casa rappresentò, sul piano oggettivo, l'occasione per agire, mentre la «strumentalità dell'introduzione nell'edificio» va riferita all'espletamento dell'attività lavorativa, che, appunto, offrì l'occasione per la realizzazione dei furti.

5. Di conseguenza, il reato deve essere riqualificato in termini di furto semplice e risultando la presentazione della querela da parte della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen., annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punt