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Sentenza — n. 7413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for failing to balance special aggravating circumstance with generic mitigating factors under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the annulment of a lower court sentence that convicted the defendant of crimes under Articles 582 and 583 of the Penal Code. The defendant argued that the trial court failed to balance the special aggravating circumstance with generic mitigating factors, resulting in a penalty outside the statutory range. The court held that the comparison between circumstances under Article 69 must be unitary, requiring simultaneous evaluation of all aggravating and mitigating factors rather than balancing them individually.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; The judgment of comparison between circumstances is unitary and requires the simultaneous comparison of all contested and found circumstances, precluding the balancing of mitigating factors against only a single aggravating factor.

Parole chiave

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unitary comparison of circumstances special aggravating circumstance generic mitigating factors statutory sentencing range annulment with remittal Art. 69 Penal Code procedural balance test revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
E' jus receptum che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod.
Art. 582 cod. pen.
Art. 583 cod. pen.
L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge per non avere il Tribunale posto in bilanciamento con le attenuanti generiche anche l'aggravante ad effetto di speciale di cui all'art. 583, comma 1, n.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Versandosi in ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 69 cod. pen
E' jus receptum che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021
pen., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciannento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv.
Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012
281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv.
Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICIVITAVECCHIA nel procedimento a carico di: BUCURENCIU ION nato il 28/02/1974 inoltre: SCHIANO LOMORIELLO VINCENZO avverso la sentenza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 7 febbraio 2022, che, riconosciuto Buncurenciu Ion responsabile del delitto di cui agli artt. 582, 583, connma 1, n. 1 e 99, comma 4, cod. pen., gli ha irrogato la pena di anni tre di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge per non avere il Tribunale posto in bilanciamento con le attenuanti generiche anche l'aggravante ad effetto di speciale di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen., così applicando una pena non rispettosa della forbice edittale (tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni di reclusione).

3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giovanni Di Leo, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. E' jus receptum che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod. pen., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciannento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313). E' stato, al riguardo, chiarito che il giudizio di bilanciamento riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che quelle ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Rv. 240820).

2. Versandosi in ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Roma affinché vi si proceda in ossequio al principio di diritto enunciato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appel