Sentenza — n. 7404/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 21/01/2022, la Corte di appello di Potenza, per quanto è qui d'interesse, revocata la pena accessoria applicata in primo grado, ha nel resto confermato la sentenza del 19/09/2019 con la quale il Tribunale di Potenza aveva dichiarato, tra gli altri, Mirco Nucito responsabile dei reati di sequestro di persona ai danni di Mario Santangelo, di tentata violenza privata per costringere a commettere un reato e lesioni volontarie aggravate; l'imputato veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 7404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione Mirco Nucito, attraverso il difensore Avv. Mariano Scapicchio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in quanto, essendo stato tempestivamente dedotto dinanzi alla Corte di appello di Potenza all'udienza del 21/01/2022 il legittimo impedimento di Nucito in quanto detenuto per altra causa, non è stata disposta la traduzione, né acquisita la sua volontà di rinunciare a partecipare al giudizio di appello. 2.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCITO MIRCO nato a POTENZA il 14/10/1988 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; per la parte civile, l'Avv. Antonio Francesco Soldovieri, che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. Mariano Scapicchio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 21/01/2022, la Corte di appello di Potenza, per quanto è qui d'interesse, revocata la pena accessoria applicata in primo grado, ha nel resto confermato la sentenza del 19/09/2019 con la quale il Tribunale di Potenza aveva dichiarato, tra gli altri, Mirco Nucito responsabile dei reati di sequestro di persona ai danni di Mario Santangelo, di tentata violenza privata per costringere a commettere un reato e lesioni volontarie aggravate; l'imputato veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione Mirco Nucito, attraverso il difensore Avv. Mariano Scapicchio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in quanto, essendo stato tempestivamente dedotto dinanzi alla Corte di appello di Potenza all'udienza del 21/01/2022 il legittimo impedimento di Nucito in quanto detenuto per altra causa, non è stata disposta la traduzione, né acquisita la sua volontà di rinunciare a partecipare al giudizio di appello. 2.2.
Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla testimonianza della parte civile e alla ricostruzione degli esiti dell'attività istruttoria. Sentita più volte, la persona offesa si è ripetutamente contraddetta, mostrando un'assoluta mancanza di genuinità e spontaneità, il che avrebbe imposto un più rigoroso vaglio della sua attendibilità, non confermata neppure dalle dichiarazioni della fidanzata Teresa Agatiello, pure caduta in numerose contraddizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. In premessa, mette conto rilevare che, dal verbale dell'udienza di appello del 21/01/2022, risulta che il difensore di Nucito rappresentò che il proprio assistito si trovava ristretto presso il carcere di Secondigliano (in quanto raggiunto da un'ordinanza cautelare, depositata) e chiese il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. La Corte di appello rigettò la richiesta, sostenendo che l'imputato avrebbe dovuto chiedere tempestivamente la traduzione. (f1/4) _ Ciò premesso, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez.
U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600); il principio è stato successivamente ribadito con riferimento all'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale che intenda presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835) e, più di recente, con riguardo all'imputato ristretto agli arresti donniciliari (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato, sicché, nei confronti di Nucito, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Sale