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Sentenza — n. 7403/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIAnel procedimento a carico di: IZZI UMBERTO GIOELE nato a AGNONE il 24/04/1998 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Sentenza — n. 7403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Parole chiave

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crimine di aggressione riattivazione del procedimento atti impugnabili procedimento contenzioso uso sproporzionato della forza abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
Con sentenza deliberata in data 07/06/2022, il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Umberto Gioele Izzi per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIAnel procedimento a carico di: IZZI UMBERTO GIOELE nato a AGNONE il 24/04/1998 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, per l'imputato, l'Avv. Umberto Iannuzzo, che si è riportato alla memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata in data 07/06/2022, il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Umberto Gioele Izzi per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 cod. pen. ai danni di Mattia Marcaccio in quanto estinto per remissione di querela. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge, in quanto il reato per il quale si procede - essendo aggravato dall'uso di arma impropria - è procedibile d'ufficio. Il ricorso è fondato, in quanto per il reato oggetto del processo si procede d'ufficio, risultando ritualmente contestato l'uso di un'arma impropria. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia. Così d