Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to new grounds not raised in the appellate appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by D'Amore and Casarin inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found that the appellants raised new arguments regarding the exclusion of recidivism that were not part of their original appeal to the Court of Appeal. Consequently, these new grounds were deemed inadmissible because they did not require the appellate court's review, violating procedural rules on the scope of appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals raising new grounds not included in the original appeal are inadmissible as they do not require the appellate court's review.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AMORE ENRICO nato a TORINO il 27/10/1960 CASARIN CLAUDIO nato a TORINO il 26/02/1965 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Casarin e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di D'Amore, dichiarando il suo ricorso inammissibile nel resto, nonché la memoria del difensore di D'Amore, con la quale replica alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 12/12/2012, il Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse, dichiarava: - Enrico D'Amore responsabile, quale amministratore di fatto di Essebiti s.r.I., dichiarata fallita il 03/06/2006, dei reati di cui ai capi 2) (causazione dolosa del fallimento di L.P.M. s.r.I., dichiarato il 06/04/2006), 5) (causazione dolosa del fallimento di S.I.D. s.r.I., dichiarato il 25/10/2006), 7) (bancarotta fraudolenta per distrazione di beni di Essebiti), 8) (bancarotta fraudolenta documentale di Essebiti) e 9) (limitatamente al bilancio chiuso al 31/12/2003, causazione dolosa del fallimento di Essebiti) e, ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva reiterata infraquinquennale e specifica contestata, lo condannava alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10; - Claudio Casarin responsabile, quale sindaco supplente dal 24/07/2003, del reato di cui al capo 9) (limitatamente al bilancio chiuso al 31/12/2003), applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva infranquiquennale, lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10, condannandolo al risarcimento dei danni a favore del fallimento Essebiti.
Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Torino, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza deliberata in data 08/02/2021, ha rideterminato in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione Enrico D'Amore, attraverso il difensore Avv. Mario Garavoglia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla posizione del ricorrente, esaminata dalla sentenza impugnata richiamando le dichiarazioni di Livecchi, Badino e Pozzi, il secondo dei quali si è limitato a riferire di aver conosciuto D'Amore, che gli aveva proposto un lavoro, mentre del tutto illogicamente il giudice di appello ritiene che Livecchi abbia riferito che amministratore di Essebiti fosse il ricorrente, posto che la teste ha ricondotto il ruolo dell'imputato a quello di un direttore commerciale o responsabile vendite.
Il teste Basilio ha riferito che la Porsche risulterebbe restituita, mentre quanto ai ruoli, tra gli altri, di D'Amore, ha precisato che dalla documentazione non emergeva che operasse quale amministratore di fatto. 2 (fo 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla configurazione dell'amministratore di fatto. Quanto alla "vicenda Legalum", già l'atto di appello aveva evidenziato che era l'ultimo e definitivo capitolo dei rapporti di lavoro tra Mantelli e D'Amore, ormai uscito da Essebiti e che, prima di liquidare di fatto Legalum, Mantelli la utilizzò per effettuare tre acquisti da LPM e due vendite a Essebiti, laddove D'Amore continuò la sua attività con la neocostituita Incall s.r.l. e poi alle dipendenze di una multinazionale.
Per quanto riguarda la sottoscrizione delle obbligazioni, il ricorrente ne ha spiegato la caratteristiche in sede di esame dibattimentale, laddove, con specifico riferimento alla figura dell'amministratore di fatto, è necessario l'esercizio con un minimo di continuità delle funzioni proprie di amministratore, mentre nel caso di specie l'amministratore di diritto Pozzi non era costantemente assente, mentre i giudici di merito hanno attribuito la qualifica di amministratore di fatto anche a Mantelli, al quale tutti i soggetti coinvolti hanno riconosciuto la massima preminenza, il che non può dirsi per D'Amore 2.3.
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto le pregresse condanne del ricorrente si riferiscono a fatti commessi o accertati tra il 1995 e il 2000, mentre la sentenza divenuta irrevocabile per prima risale al 27/05/2002, mentre i fatti per i quali si procede risalgono al 6 aprile / 25 ottobre 2006, sicché solo essi sono stati commessi dopo che D'Amore fu raggiunto da una condanna irrevocabile e, in ogni caso, non è mai stato dichiarato o riconosciuto recidivo.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione Claudio Casarin, attraverso il difensore Avv. Salvo Lo Greco, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha motivato circa le argomentazioni dell'imputato relative alla determinazione della pena, in quanto la valutazione delle circostanze avrebbe comportato un'ulteriore riduzione nel computo finale. Quanto all'affermazione di responsabilità, essa contrasta con le dichiarazioni rese dalla teste Castello, secondo cui, dal 2004, non si recava più in ufficio e non ha partecipato ad alcuna attività, sicché non poteva essere a conoscenza della sua nomina a sindaco, mentre nulla si dice in sentenza circa il nesso causale tra condotta e fallimento.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Casarin per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di D'Amore, dichiarando il suo ricorso inammissibile nel resto. Il difensore di D'Amore ha prodotto una memoria con la quale replica alle conclusioni del RG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso nell'interesse di Enrico D'Amore è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, sicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, esaminando il punto relativo alla qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto di Essebiti s.r.l. attraverso il riferimento alle dichiarazioni di Claudia Livecchi (secondo cui D'Amore dava le istruzioni in ordine alle offerte di vendita occupandosi della gestione di clienti e fornitori e precisando che l'imputato era l'amministratore di fatto della fallita), di Andrea Bandino (secondo cui le istruzioni circa le attività da compiere erano impartite da D'Amore, nonché dal coimputato Mantelli), di Guido Pozzi (per il quale D'Amore non compariva personalmente per una pregressa vicenda fallimentare, ma era lui ad impartire le istruzioni, essendo l'effettivo amministratore della società), di Maria Luisa Vantaroli (che aveva consegnato a D'Amore la prima parte dei versamenti per l'acquisto di azioni della società), di Enrico Carrè e di Antonella Riva (che hanno riferito di aver trattato con il ricorrente per la sottoscrizione di obbligazioni della società).
La Corte distrettuale sottolinea poi che D'Amore, insieme con Mantelli, si rivolse a Carbone per costituire Legalum s.r.I., ossia una di quelle società che, nella ricostruzione dei giudici di merito, operava come "cartiera" nel sistema di frodi a beneficio della società. Il ricorso non denuncia, con la necessaria specificità, travisamenti probatori del giudice di appello, ma si limita (ad esempio, con riguardo a Livecchi o a Pozzi e a una delle auto oggetto delle contestate distrazioni) a richiamare brani delle loro dichiarazioni, facendo leva su di essi per sollecitare un'inammissibile rivalutazione del compendio conoscitivo da parte di questa Corte, laddove, secondo un consolidato principio, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 2.2.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso richiama la vicenda "Legalium" e le deduzioni svolte al riguardo dall'imputato, ma trascura in toto la considerazione della società nel novero di quelle "cartiere" delle cui prestazioni si avvaleva Essebiti per i cospicui vantaggi fraudolenti che ne ricavava; sotto questo profilo, il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Le deduzioni relative alle sottoscrizioni di obbligazioni, poi, sono all'evidenza prive di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Per quanto riguarda, infine, le ulteriori deduzioni circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente è sufficiente rinviare a quanto rilevato a proposito del primo motivo. 2.3.
Il terzo motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. .585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame (Sez.
U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980, che ha ritenuto motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione di una circostanza aggravante quando con l'appello principale erano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione). Nel caso di specie, l'appello proposto nell'interesse di D'Amore articolava doglianze sull'entità della pena irrogata, chiedendone la riduzione ai minimi edittali con la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Dunque, nessuna censura veniva formulata nell'impugnazione principale in ordine all'esclusione della recidiva o di una delle figure di recidiva ritenute sussistenti in primo grado. Censure del genere, invece, venivano proposte con i motivi nuovi, ma, alla luce del principio di diritto richiamato, si trattava di motivi afferenti un punto non toccato dall'impugnazione principale, sicché gli stessi erano inammissibili. Ne consegue l'inammissibilità - anche - del motivo di ricorso, in quanto afferente a un punto non oggetto di rituale devoluzione al giudice di appello.
Per completezza, mette conto osservare che, anche a voler seguire il ricorrente nell'esclusione della recidiva reiterata, resterebbe comunque ferma la recidiva qualificata (come lo stesso ricorso riconosce), sicché, sul piano della prescrizione, nessun effetto ne conseguirebbe; infatti, aggiungendo al massimo edittale del reato di bancarotta fraudolenta (anni 10) l'aumento fino alla metà o della metà (rispettivamente, secondo e terzo comma dell'art. 99 cod. pen.), agli anni 15 si dovrebbero poi aggiungere i 7 anni e 6 mesi (la metà) ex art. 161 cod. pen., per un totale di anni 22 e mesi 6 che escludono all'evidenza il perfezionamento della fattispecie estintiva.
Inoltre, anche il giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee non sarebbe condizionato dall'esclusione della recidiva reiterata: invero, pur richiamando il disvalore espresso dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dalla recidiva, la Corte di appello ha posto a base della conferma del giudizio di equivalenza i precedenti dell'imputato (uno dei quali per bancarotta) e il loro collegamento con i fatti per i quali si procede: rilievo svincolato dalla qualificazione della recidiva.
3. Anche il ricorso di Claudio Casarin è inammissibile. Le doglianze sulla determinazione della pena sono manifestamente infondate, « in quanto all'imputato è stata irrogata la pena nel minimo edittale, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e nel massimo della potenzialità riduttiva della pena - base. Priva di consistenza - e prima ancora, dedotta in termini del tutto aspecifici - è la censura basata sulle dichiarazioni di Castello, in quanto la responsabilità di Casarin è stata circoscritta al bilancio 31/12/2003, rispetto al quale il contributo dell'imputato è argomentato dal giudice di appello sotto vari profili, del tutto obliterati dal ricorso.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M.